""SENZA LIMITI IL CAMINO E4"" A TRISSINO Ditta MITENI SpA - Autorizzazione Integrata Ambientale
Materia: Ambiente e beni ambientali
Ditta MITENI SpA, con sede legale in Loc. Colombara, 91 a Trissino
(VI) e ubicazione impianto in Loc. Colombara, 91 a Trissino.
Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 4.1f, 4.2b e 4.2d
dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006
Note per la trasparenza
Rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale ad un impianto
chimico per la produzione di prodotti chimici organici come idrocarburi
alogenati e prodotti chimici inorganici come acidi e sali.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta per
l'ottenimento dell'AIA definitiva pervenuta con prot. n. 567301 del
13.12.2012 Integrazione alla domanda di AIA pervenuta con prot. dal
213877 al 213886 del 19.05.2014
Il Direttore
VISTE le Direttive del Consiglio dell’Unione Europea 96/61/CE del
24/09/1996 e 2008/1/CE del 15/01/2008, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20/03/2007
“Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei
gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale -
Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle
domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005” e le
successive deliberazioni integrative;
VISTE la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del
05/11/2009 che approva il Piano di Tutela delle Acque e la deliberazione
di Giunta Regionale Veneto n. 80 del 27/01/2011 che riporta le linee
guida per l’applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del
Piano di Tutela delle Acque;
CONSIDERATO che, con decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e
Territorio n. 138 del 30.10.2007, come integrato e prorogato dai
successivi decreti n.18 del 29.03.2010, n.31 del 14.06.2010, n. 58 del
29.09.2010, e n.85 del 29.10.2012, n.20 del 29.04.2013 è stata
rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”, alla
ditta MITENI SpA, per le attività attualmente individuate ai punti 4.1f,
4.2b e 4.2d dell’Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n.
152/2006;
VISTA la domanda di rinnovo dell’AIA di cui al DSR n. 138/2007,
presentata dalla Ditta MITENI SpA. in data 07 dicembre 2012 ed acquisita
al prot. reg.le n. 567301 del 13 dicembre 2014;
VISTI gli esiti della riunione tecnica istruttoria, effettuata presso
gli Uffici regionali in data 13 maggio 2014, alla quale erano presenti i
rappresentanti della Provincia di Vicenza, di ARPAV – Dipartimento
prov.le di Vicenza, del Comune di Trissino, di AVS Alto Vicentino
Servizi SpA e della Ditta, come trasmessi a tutti gli Enti convocati con
nota n. 206311 del 13.05.2014;
VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito
dell’incontro del 13 maggio, ricevuta con prot. n. dal 213877 al 213886,
del 19.05.2014;
CONSIDERATO che durante l’incontro del 13 maggio è stato comunicato agli
Enti che il procedimento di rinnovo verrà concluso, come previsto
dall’art.29 comma 1 del D.Lgs. 46/2014, con riferimento alla normativa
vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre
settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto
D.Lgs. 46/2014;
VISTO Il Decreto n.111 del 31.10.1990 che autorizzava, con limiti, le emissioni del camino E4
VISTO il Decreto n.2384 del
18.04.1997 rilasciato dalla Provincia di Vicenza, che autorizza il
convogliamento delle emissioni precedentemente inviate al camino E4 al
nuovo camino E19, previo abbattimento delle stesse nel nuovo termo
combustore, mantenendo il convogliamento al camino E4 solo nei casi di
malfunzionamenti e manutenzioni ordinarie e straordinarie al
termocombustore;
CONSIDERATO inoltre che, come dichiarato dalla Ditta, durante le
operazioni di manutenzione al termo combustore gli impianti produttivi
sono fermi e pertanto in questo caso le emissioni inviate al camino 4
sono relative solo agli sfiati derivanti dalla polmonazione dei
serbatoio di stoccaggio del reparto BTF e dei serbatoi di stoccaggio
degli infiammabili;
CONSIDERATO che in caso di anomalia o malfunzionamento al termo
combustore viene interrotta l’alimentazione allo stesso dei rifiuti;
RITENUTO pertanto di poter autorizzare senza limiti il camino E4, prescrivendo comunque l’obbligo della corretta manutenzione degli impianti di abbattimento ad esso collegati;
VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo, relativo a tutto lo
stabilimento, allegato alla documentazione integrativa prot. n. dal
213877 al 213886, del 19.05.2014;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 29 – quater del D. Lgs.
n. 152/2006, per tutti gli impianti assoggettati alla disciplina
dell’AIA, deve essere acquisito sulla proposta del gestore di controlli e
monitoraggi ambientali il parere della competente Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente;
CONSIDERATO che, ai sensi della DGRV n. 242 del 9 febbraio 2010, come
modificata dalla successiva DGRV n. 863 del 15 maggio 2012, i piani di
monitoraggio e controllo relativi agli impianti di gestione rifiuti
assoggettati alla disciplina dell’AIA devono essere “validati” dalla
Provincia e dal Dipartimento ARPAV competenti per territorio;
VISTO il nulla osta congiunto del 23 giugno 2014 prot. N 044034 della
Provincia di Vicenza e del Dipartimento ARPAV di Vicenza in merito al
PMC predisposto dalla Ditta Miteni S.p.A.;
CONSIDERATO che l’art. 33 della parte II del D. Lgs. n. 152/2006,
prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli
accertamenti e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande
di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono
a carico del gestore e che le relative tariffe sono state individuate
dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n.
222 del 22.09.2008);
VISTA la DGR n. 1519 del 26/05/09 con la quale la Giunta regionale ha
approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze
assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del
Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, fornendo altresì le
specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri
istruttori;
PRESO ATTO che la Ditta MITENI S.p.A. ha provveduto al pagamento degli
oneri istruttori di cui sopra, come evidenziato dalla quietanza di
pagamento allegata alla medesima istanza del 07 dicembre 2012;
VISTA la DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive
DDGRV n. 1543/2012 e n. 346/2013, con la quale sono state individuate le
modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura
dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti in sostituzione delle
precedenti emanate con DGRV n. 2528/1999;
PRESO ATTO che la Ditta MITENI SpA ha presentato alla Provincia di
Vicenza, le garanzie finanziarie conformi alle succitate disposizioni
regionali e che tali garanzie risultano essere state formalmente
accettate dalla medesima Provincia di Vicenza;
VISTO che, ai sensi art. 29 quater comma 12, D.lgs. n. 152/2006 ogni
autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro,
l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;
RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto
precedente, l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
stoccaggio rifiuti, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di
recupero rifiuti, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di
incenerimento rifiuti, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
l’autorizzazione allo scarico dei reflui produttivi;
RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata
dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante
l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata
Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006
n. 152, nell’All. VIII, alla Parte Seconda, ai punti 4.1f, 4.2b e 4.2d,
per un periodo di anni 5 come previsto dall’articolo 29 octies comma 3
del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente all’osservanza delle
prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;
decreta
1. L’autorizzazione integrata
ambientale è rilasciata alla Ditta MITENI SpA con sede legale in
Località Colombara, 91 a Trissino (VI), codice fiscale 01795740925 /
partita IVA 10129460159 e ubicazione impianto in Loc. Colombara, 91 a
Trissino (VI), per l’attività individuata ai punto 4.1f, 4.2b e 4.2d
dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;
2. L’autorizzazione integrata
ambientale rilasciata alla Ditta MITENI SpA. ha validità 5 (cinque)
anni, a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento, così
come previsto dall’articolo 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006.
3. Ai sensi dell’articolo dell’art.
29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente
Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti
autorizzazioni ambientali di settore:
Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di incenerimento rifiuti (sezione B);
Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio rifiuti (sezione C);
Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento rifiuti (sezione D)
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (sezione E);
Autorizzazione agli scarichi acque reflue (sezione F);
4. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.
5. L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
A) Esercizio impianto di incenerimento rifiuti
5.1. Sono ammesse alle
operazioni di incenerimento (D 10) di cui all’allegato B alla parte IV
del D.Lgs. n. 152/2006 - combinate con il recupero energetico del vapore
generato dalla combustione – delle tipologie di rifiuti prodotte
all’interno dello stabilimento chimico del medesimo Gestore ed
identificate mediante codifica C.E.R. e relativa descrizione che di
seguito si riportano:
CER: 07 07 07* – rifiuti della
produzione di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non
specificati altrimenti -fondi e residui di reazione, alogenati;
5.2. La potenzialità massima autorizzata è fissata in complessivi 150 kg/h;
5.3. E’ ammesso il
convogliamento al forno inceneritore dei reflui gassosi provenienti dai
processi produttivi per una potenzialità massima di 1.600 Nm3/h, e di
quelli provenienti da silos e serbatoi per una potenzialità massima di
400 Nm3/h;
5.4. Nei casi di guasto, il Gestore riduce o arresta l’attività di
alimentazione rifiuti e/o flussi gassosi appena possibile, finché sia
ristabilito il normale funzionamento, come previsto dall’art. 16, comma 2
del D.Lgs. n. 133/05;
5.5. L’impianto di incenerimento deve essere gestito in modo che
durante il periodo di effettivo funzionamento (al di sopra del minimo
tecnico), esclusi arresti o guasti, non
vengano superati i limiti delle emissioni degli inquinanti, come valore
medio giornaliero e come valore medio semiorario, indicati
nell’allegato 1, paragrafo A, del D. Lgs. 133/05 “Attuazione della
direttiva 2000/76/ce – Incenerimento rifiuti”;
5.6. Fatto salvo l’articolo 8, comma 8, lettera c) del D. Lgs. n.
133/05, per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di
emissione, l’impianto o la singola linea di incenerimento può continuare
ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive a partire
dalla segnalazione del superamento e dalla conseguente nonché immediata
attivazione delle misure necessarie a riportare l’impianto nelle normali
condizioni di esercizio; inoltre la durata cumulativa del funzionamento
in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La
durata di sessanta ore si applica alle linee dell’intero impianto che
sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti
dei gas di combustione;
5.7. In caso di malfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione o arresti tecnicamente inevitabili, la
concentrazione totale di polveri nelle emissioni in atmosfera non deve
in alcun caso superare i 150 mg/Nm3, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell’atmosfera di CO e TOC.
5.8. In caso di guasto dei sistemi di misurazione delle emissioni in
atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti, la
ditta è tenuta ad effettuare – per lo stretto periodo necessario alla
riparazione e/o sostituzione dello strumento – almeno una misura
settimanale in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato
con lo strumento interessato dal malfunzionamento: il Gestore è tenuto
altresì a comunicare tempestivamente alla Regione Veneto e agli Enti di
Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto
per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto
malfunzionamento;
5.9. La gestione dell’attività di incenerimento di rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Il Gestore dovrà provvedere a caratterizzare i rifiuti prima del
loro avvio al processo di incenerimento, e comunque, in concomitanza con
ogni variazione sostanziale del ciclo di lavorazione, dello
stabilimento, che ne origina la produzione; dovranno
essere verificati almeno i seguenti parametri: Cloro totale, Fluoro
totale, Zolfo totale, PCB/PCT, PCP, Alluminio, Antimonio, Arsenico,
Berillio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo,
Rame, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, nonché ogni altro parametro
significativo della pericolosità del rifiuto; le
concentrazioni massime degli inquinanti principali presenti nei rifiuti
inviati al forno inceneritore non dovranno superare le concentrazioni di
seguito indicate:
Parametri
|
U.d.M.
|
Limite
massimo
|
Cloro
|
mg/kg
|
650.000
|
Fluoro
totale
|
“
|
330.000
|
Iodio
|
“
|
55
|
Bromo
|
“
|
470
|
Idrogeno
|
%
|
3,5
|
Azoto
|
%
|
1
|
pH
|
4.5
|
b) Dovrà essere prevista la possibilità di campionare i reflui dalle linee di alimentazione dei rifiuti all'inceneritore;
c) Le scorie e le ceneri totali
prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore
di incombusti totali, misurato come TOC, superiore al 3% in peso, od una
perdita per ignizione superiore al 5% in peso sul secco;
d) Ai fini della corretta
esecuzione del processo di incenerimento la temperatura della camera di
post - combustione deve essere mantenuta ad almeno 1200°C, al di sotto
dei quali deve essere interrotta l’alimentazione dei rifiuti. di Tale
controllo, garantito dall’efficiente funzionamento del PLC deve
consentire la rilevazione della temperatura ottimale mediante sua
misurazione con la sonda di temperatura T2 installata in uscita dalla
camera di post - combustione. La temperatura misurata nella camera di
combustione primaria, rilevata tramite la sonda T1, non dovrà scendere
al di sotto degli 850 ° C;
e) Il Gestore deve provvedere a
garantire il corretto e regolare funzionamento del PLC; in caso di
anomalie deve essere attivata la procedura di emergenza con conseguente
blocco, anche manuale, dell’alimentazione dei rifiuti all’inceneritore;
f) Ai fini dell’esecuzione dei
controlli analitici sugli effluenti gassosi, di cui all’Allegato A al
D.Lgs. 133/05, sono definiti come periodi di inattività dell’impianto di
incenerimento di rifiuti, le fasi di avviamento, di stand- by e di
fermo tecnico dell’impianto (durante i quali i fumi di combustione
vengono evacuati attraverso il cosiddetto “cappello di emergenza”);
g) Nei periodi di chiusura estiva e
invernale (fermo tecnico) la ditta dovrà comunicare con congruo
anticipo agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) gli effettivi
giorni di fermata dell’impianto;
h) Ogni variazione in ordine ai
succitati periodi di fermo impianto deve essere preventivamente e
formalmente comunicata alla Regione Veneto e all’autorità di controllo
(Provincia ed ARPAV);
i) L’impianto di incenerimento
deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca
l’alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
all’avviamento, finché non sia raggiunta in camera di post - combustione la temperatura minima di 1200°C;
qualora la temperatura nella camera di post - combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita di 1200°C;
qualora le misurazioni continue
degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno
qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo
funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
B. Stoccaggio rifiuti
5.10. Sono autorizzate le
operazioni di deposito provvisorio (D15) di cui all’allegato B alla
parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dei rifiuti pericolosi derivanti
dalla propria attività, indicati in tabella, nel rispetto dei
quantitativi massimi, dei tempi e delle modalità di stoccaggio così
definite:
CER
Descrizione
|
Quantità
Massima
(ton)
|
Tempo
massimo di stoccaggio
|
|
07
07 03*
|
Solventi
alogenati, soluzioni di lavaggio ed acqua madri
|
20
|
12
mesi
|
07
07 04*
|
Altri
solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
|
20
|
12
mesi
|
07
07 07*
|
Fondi
di distillazione e residui di reazione alogenati
|
136
|
18
mesi
|
07
07 08*
|
Altri
fondi di distillazione e residui di reazione
|
25
|
12
mesi
|
07
07 09*
|
Residui
di filtrazione, assorbenti esauriti, alogenati
|
15
|
12
mesi
|
17
02 04*
|
Vetro,
plastica, legno contenenti sostanze pericolose o da esse
contaminati
|
12
mesi
|
|
16
08 07*
|
Catalizzatori
esauriti contaminati da sostanze pericolose
|
12
mesi
|
|
15
01 10*
|
Imballaggi
contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze (CER quantità massima 15 ton;
|
12
mesi
|
|
13
02 05*
|
Olii
esausti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non componenti
composti organici alogenati
|
3
|
12
mesi
|
13
03 08*
|
Oli
sintetici isolanti e termoconduttori
|
5
|
12
mesi
|
07
02 01*
|
Soluzioni
acquose di lavaggio ed acque madri
|
30
|
12
mesi
|
19
02 11*
|
Altri
rifiuti contenenti sostanze pericolose
|
54
|
12
mesi
|
TOTALE
|
308
|
CER
Descrizione
|
Note
|
Quantità
Massima (ton)
|
Tempo
massimo di stoccaggio
|
|
07
02 01*
|
Soluzioni
acquose di lavaggio ed acque madri
|
Contenuto
tensioattivo >10%
Stato
fisico:Liquido giallognolo pH3-11
Cloruri<
500 ppm
Solfati<
20000 ppm
Azoto
ammoniacale < 5000 ppm
|
30
|
12
mesi
|
TOTALE
|
30
|
5.12. Gli altri rifiuti prodotti dallo stabilimento, ivi compresi
quelli provenienti dalle attività di manutenzione degli impianti e delle
apparecchiature, devono essere gestiti nel rispetto delle modalità
previste dall’art. 183, comma 1, lettera bb) relative al “deposito
temporaneo”;
5.13. Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti (ivi compreso il
deposito temporaneo) il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti
prescrizioni:
Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di
cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante
le quantità, i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, lo stato fisico e
le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le
norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il
contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente
stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in
caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve
essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree
di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di
contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando
particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e
perdita. Se la capacità di contenimento o l’idoneità dei bacini di
contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare
compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli
interventi di riparazione non siano stati completati.
La ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in
efficienza dei misuratori di livello presenti nelle cisterne di
stoccaggio dei rifiuti, nonché provvedere alla loro installazione
qualora assenti e/o in avaria;
Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da
consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte
dell’Autorità di Controllo;
C. Trattamento rifuti
5.14. E’ autorizzato il trattamento di recupero R3 del rifiuto 070201*, con le seguenti potenzialità:
limite max rifiuti conferibili all’impianto: 119 t/anno
limite max rifiuti trattabili all’impianto: 5,4 t/giorno
5.15. Le modalità di verifica delle caratteristiche del rifiuto in
ingresso e del conseguimento delle caratteristiche di “materiale che ha
cessato la qualifica di rifiuto” dovranno essere effettuate secondo le
procedure descritte nel PMC
Esercizio provvisorio
5.16. Al fine verificare il tempo di saturazione e conseguentemente la
frequenza di rigenerazione dei sistemi a letto filtrante (in
particolare delle resine costituenti l’impianto a copolimeri), la Ditta
dovrà monitorare costantemente le caratteristiche dei reflui in ingresso
e in uscita dall’impianto di trattamento. Qualora detti reflui non
risultassero conformi alle prescrizioni individuate dal gestore della
fognatura, gli stessi dovranno essere smaltiti come rifiuti ;
5.17. La Ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva
dell’impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i
processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate negli
elaborati tecnici;
5.18. La Ditta dovrà comunicare preventivamente all’Autorità
competente le variazioni che si intendano apportare alla gestione
dell’impianto e informare tempestivamente, oltre l’Autorità competente,
anche la Provincia di Vicenza, il Comune di Trissino e l’A.R.P.A. di
Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi
nell’esercizio dell’attività.
5.19. La Ditta Miteni dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e
la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di
tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
igiene del lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzioni incendi;
5.20. Dovrà essere mantenuta adeguata impermeabilizzazione delle
pavimentazioni in modo da evitare possibili inquinamenti del terreno
sottostante;
5.21. Dovranno essere mantenute costantemente pulite le superfici e in
buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti in genere occorsi
durante l’attività;
5.22. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni
tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle
attrezzature in ingresso e in uscita;
5.23. Le aree destinate al conferimento di rifiuti dovranno essere
fisicamente separate da quelle destinate allo stoccaggio degli stessi
nonché al deposito dei rifiuti prodotti dall’attività; dovranno essere
inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica
indicante il codice C.E.R.
Collaudo
5.24. Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e
con i contenuti previsti dall’art.25 comma 8 della L.R. n. 3/2000;
5.25. Contestualmente al collaudo, dovrà essere presentato un nuovo
lay-out che tenga conto di tutte le eventuali variazioni intervenute
durante la fase di collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore
di carattere gestionale e non sostanziale;
D. Emissioni in atmosfera
5.26. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:
Camino
|
H
(m)
|
A(m2)
|
Portata*
(Nm3/h)
|
Inquinanti
(g/h)
|
Valore
limite autorizzato
(mg/Nm3)
|
E3
|
16
|
0,10
|
3000
|
SO2
|
10
|
Cloro
|
1
|
||||
HCl
|
2
|
||||
HF
|
2
|
||||
TOC
|
20
|
||||
HBr**
|
1
|
||||
NH3
|
10
|
||||
E6
E7 E8
|
10
|
0,57
|
4500
|
NO2
|
350
|
CO
|
150
|
||||
E17
|
20
|
0,070
|
1200
|
SO2
|
10
|
HCl
|
15
|
||||
HF
|
2
|
||||
TOC
|
5
|
||||
NOx
|
200
|
||||
CO
|
|||||
NH3
|
10
|
||||
E18
|
16
|
0,10
|
1000
|
SO2
|
2
|
Cl2
|
1
|
||||
HCl
|
2
|
||||
NOx
|
6
|
||||
TOC
|
20
|
||||
E19
|
22
|
0,16
|
5000*
|
Vedere
prescrizione
6.29
|
* Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%
** Il limite per HBr dovrà essere verificato solo negli anni in cui la lavorazione relativa (n°77) sarà effettivamente effettuata
*** In caso di inattività della lavorazione n.11, la portata nominale viene aumentata di 1000 o 1200 Nm3/h, normalmente convogliati al camino E17
5.27. Si dà atto che i punti di emissione denominati E1A, E1B, E2, E4, E20, E21 si intendono autorizzati per effetto del presente provvedimento, a condizione che siano presidiati da impianti di abbattimento mantenuti in efficienza secondo quanto previsto dal costruttore. Per il camino E4 si veda anche la prescrizione n. 5.41 e 5.42.
5.28. Sono autorizzate le emissioni provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio (punto di emissione E22 a, b, c, d, e), quelle provenienti dall'impianto antincendio (E23 a, b, c) e le emissioni provenienti dalle aspirazioni localizzate dei banchi di lavoro dell'area officina.
5.29. Sono autorizzate le emissioni diffuse prodotte dalla linea fanghi dell’impianto di depurazione.
5.30. Per tutte le emissioni saltuarie (emissioni di emergenza, emissioni gruppi elettrogeni, ecc.) si prescrive la tenuta di un registro con registrazione delle ore di funzionamento da mettere a disposizione degli Enti di Controllo
5.31. Relativamente ai punti di emissione dei laboratori (E 9 a-q, E10 a-f,) la Ditta è tenuta a mantenere in funzione i sistemi di refrigerazione e di captazione ad umido a servizio dei laboratori.
5.32. In caso di fermata del termocombustore per guasti, malfunzionamenti o avarie la ditta interrompe istantaneamente l’alimentazione dei rifiuti al termo combustore e. previa comunicazione alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al dipartimento provinciale Arpav di Vicenza, è autorizzata al convogliamento delle relative emissioni al camino 4, per il tempo strettamente necessario al ripristino del termocombustore stesso. La ditta dovrà registrare il tempo di utilizzo del by-pass per le emissioni convogliate al camino 4 durante l’attività produttiva. In questo caso il tempo di funzionamento annuo del by-pass non dovrà essere superiore al 3% della durata annua dell’emissione del termocombustore.
5.33. Durante le operazioni di ordinaria manutenzione al termocombustore la ditta interrompe le attività produttive ed è autorizzata al convogliamento delle emissioni degli sfiati dei serbatoi del reparto BTF e degli sfiati dei serbatoi degli infiammabili al camino 4.
5.34. In caso di inattività della lavorazione n.11 è autorizzato il convogliamento al camino E19 delle emissioni normalmente inviate al camino E17.
5.35. Sono autorizzate le lavorazioni indicate come “attive” nella domanda di AIA , e cioè le lavorazioni n° 03, 04, 08, 09, 10, 11, 21, 22, 24, da 26 a 41, compresa la 35 bis da 44 a 60, da 62 a 68, da 70 a 73, 77, 78, 79, 81, 82, da 85 a 93.
5.36. Il controllo delle emissioni in atmosfera del camino del termocombustore (camino E19) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, prescrizioni e limiti, validi sia nel caso di alimentazione a rifiuti liquidi sia nel caso in cui l’alimentazione sia costituita dai soli flussi gassosi.
a) I limiti di emissione prescritti per il camino sono quelli di seguito indicati:
Valori limite di emissione medi giornalieri stabiliti dalle linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili” D.Lgs. 29/01/2007 per l’incenerimento di rifiuti Tabella E.4.1. “livelli operativi di emissione in atmosfera associati all’applicazione delle BAT”,
b)
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come
carbonio organico totale (TOC)
|
10
mg/m3
|
c)
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore,
espressi come acido cloridrico (HCl)
|
8
mg/m3
|
d)
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore,
espressi come acido fluoridrico (HF)
|
1
mg/m3
|
e)
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2)
|
40
mg/m3
|
f)
Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)
|
120
mg/m3
|
100%
(A)
|
97%
(B)
|
|
b)
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come
carbonio organico totale (TOC)
|
20
mg/m3
|
10
mg/m3
|
c)
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore,
espressi come acido cloridrico (HCl)
|
60
mg/m3
|
10
mg/m3
|
d)
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore,
espressi come acido fluoridrico (HF)
|
4
mg/m3
|
2
mg/m3
|
e)
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2)
|
200
mg/m3
|
50
mg/m3
|
f)
Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)
|
400
mg/m3
|
200/m3
|
a)
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
|
0
,05 mg/m3 in totale
|
b)
Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)
|
|
c)
Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg):
|
0,05
mg/m3
|
d)
Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)
|
0,5
mg/m3 in totale
|
e)
Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)
|
|
f)
Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)
|
|
g)
Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)
|
|
h)
Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)
|
|
i)
Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)
|
|
j)
Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)
|
|
k)
Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)
|
|
l)
Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)
|
I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di
polveri, gas e vapori del metalli presenti nei relativi composti.
3. I valori limite di emissione medi, per i microinquinanti organici sono:
a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) 0,1 ng/m3
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/m3
I valori limite di emissione si
riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata
come concentrazione “tossica equivalente”. Per la determinazione della
concentrazione “tossica equivalente”, le concentrazioni di massa delle
seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate
nell’effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la
somma.
FTE
|
|
2,3,7,8
– Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)
|
1
|
1,2,3,7,8
– Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)
|
0,5
|
1,
2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
|
0,1
|
1,
2, 3, 7, 8, 9 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
|
0,1
|
1,
2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
|
0,1
|
1,
2, 3, 4, 6, 7, 8 – Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)
|
0,01
|
-
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)
|
0,001
|
2,
3, 7, 8 – Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
|
0,1
|
2,
3, 4, 7, 8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
|
0,5
|
1,
2, 3, 7, 8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
|
0,05
|
1,
2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0,1
|
1,
2, 3, 7, 8, 9 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0,1
|
1,
2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0,1
|
2,
3, 4, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0,1
|
1,
2, 3, 4, 6, 7, 8 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
|
0,01
|
1,
2, 3, 4, 7, 8, 9 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
|
0,01
|
-
Octaclorodibenzofurano (OCDF)
|
0,001
|
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:
Benz[a]antracene
Dibenz[a,h]antracene
Benzo[b]fluorantene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[a]pirene
Dibenzo[a,e]pirene
Dibenzo[a,h]pirene
Dibenzo[a,i]pirene
Dibenzo[a,l]pirene
Indeno[1,2,3-cd]pirene
4. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) (rif. rif. D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46) :
I seguenti valori limite di emissione
per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere
superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed
arresto):
a) 50 mg/Nm3 come valore medio giornaliero;
b) 100 mg/Nm3 come valore medio su 30 minuti,
c) 150 mg/Nm3 come valore medio su 10 minuti,
d) Max. 100 su un’ora .
5. Valori limite di emissione per l’ammoniaca (NH3) – (rif. D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46)
a) 30 mg/Nm3 come valore medio giornaliero;
b) Come valore su 30 minuti:
100%
97%
60 mg/Nm3
30 mg/Nm3
6 Valori limite di emissione per le polveri (rif. D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46)
a) 10 mg/Nm3 come valore medio giornaliero;
b) Come valore su 30 minuti:
100%
97%
30
10
b) Il sistema di acquisizione dati dovrà rispettare quanto previsto
dall’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 con particolare
riferimento al punto 4 “Taratura e verifiche” e al punto 5
“Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati”;
c) “Le operazioni di taratura e verifica periodica di cui al punto 4
dell’All-VI del D.Lgs.152/06 vanno effettuate con periodicità annuale,
ed in relazione alle due diverse modalità operative di conduzione
dell’impianto (con o senza alimentazione dei rifiuti liquidi); la data
di tali verifiche dovrà essere comunicata con congruo anticipo al
Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Vicenza;
d) I valori limite di emissione si intendono rispettati se conformi a
quanto previsto nell’Allegato 1, paragrafo C, punto 1 del D.Lgs.
133/2005, fatto salvo l’obbligo di rispettare i valori medi giornalieri
indicati al precedente punto 5.27 lett. a);
e) I requisiti dell’apparecchiatura utilizzata nel monitoraggio delle
emissioni afferenti l’inceneritore dovranno essere conformi al punto 3
“Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio in
continuo delle emissioni” dell’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.
n. 152/06;
5.37. Dovranno essere mantenute le impostazioni dei parametri di
configurazione degli strumenti analogici e digitali dello SME dichiarate
dalla ditta ed inserite nel manuale dello SME per entrambe le modalità
di funzionamento. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche ai
parametri impostati, queste dovranno essere preventivamente comunicate a
Regione, Provincia e ARPAV, fornendo le opportune motivazioni.
5.38. Dovranno essere conservati presso l’impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo:
Apposita procedura di gestione dell’emergenza nel caso di superamento dei limiti autorizzati per le medie semiorarie;
Manuale operativo e manuale SME aggiornati per la gestione dell’impianto
in tutte le modalità di funzionamento (con o senza alimentazione
rifiuti).
5.39. Nel caso in cui vengano inviati rifiuti al termocombustore dovrà
essere garantita in camera di combustione la temperatura di 1200°C;
5.40. Nel caso in cui vengono avviati al termocombustore i soli flussi
gassosi valgono le dovrà essere garantita in camera di combustione la
temperatura di 950°C;
5.41. Le bocche dei camini
devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto
al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o
struttura distante meno di 10m;
5.42. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto
apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino
stesso.
5.42. I fori di prelievo di tutti i camini devono trovarsi
preferibilmente in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da
qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti
dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute
sgombre
5.44. I camini al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:
essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per
gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di
sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A
della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa
elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della
strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi
di natura elettrica;
essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica
delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme
tecniche (UNI EN 16911-1:2013 - UNI 16911-22:2013 - UNI EN 13284-1/2003,
in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto
di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione
degli stessi);
5.45. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai
valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si
considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione
calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita
ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio
più gravose, non supera i valori limite autorizzati, ad eccezione di
quanto previsto nel PMC per i microinquinanti organici.
5.46. Gli impianti termici con potenza termica nominale pari o
superiore a 6 MW devono essere dotati di rilevatore in continuo di
temperatura e monossido di carbonio nell’effluente gassoso, e di
analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo
dell’ossigeno libero.
5.47. Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si
verifica un superamento del valore limite di emissione durante i
controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati
ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate
dalla ditta alla Regione del Veneto – Settore Tutela Atmosfera, alla
Provincia di Vicenza, al Comune di Trissino e al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Vicenza entro 24 ore dall’accertamento.
E. Scarichi acque reflue
Scarico nel torrente Poscola
5.48. E’ autorizzato lo scarico
nel torrente Poscola delle acque reflue di raffreddamento, provenienti
dal circuito di scambio termico, e le acque di dilavamento di seconda
pioggia derivanti dalle aree non produttive, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a. Le caratteristiche delle
acque di scarico nel torrente Poscola dovranno essere conformi ai limiti
di accettabilità di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III
del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 modificata nei parametri e relativi limiti
di emissione di seguito indicati:
1. Fosforo totale limite 1 mg/l
2 Azoto totale limite 10 mg/l
Le analisi di controllo delle suddette acque dovranno riguardare anche le sostanze perfluoroalchiliche (PFASs).
In caso di loro presenza (si
prende atto dell’esistenza nel caso delle acque di raffreddamento di un
sistema di trattamento a carboni attivi) dovranno essere attuati,
qualora necessari, ulteriori apprestamenti e trattamenti prima dello
scarico, atti a raggiungere i livelli di performance indicati
dall’Istituto Superiore di Sanità nel proprio documento tecnico del
16.01.2014 (prot. n. 0001584), nel quale i livelli di performance
(obiettivo) sono espressi nei valori di seguito indicati:
PFOS: ≤ 0,03 µg/litro; PFOA: ≤ 0,5 µg/litro; altri PFAS: ≤ 0,5 µg/litro .
Come precisato dallo stesso
Istituto, la valutazione del raggiungimento dei livelli stessi dovrà
essere eseguita su base statistica.
Il raggiungimento di detti
obiettivi potrà essere raggiunto per gradi utilizzando le Migliori
Tecniche Disponibili (MTD) anche se di tipo sperimentale; entro un anno
comunque dovranno essere rispettati almeno i seguenti obiettivi: (PFOS +
PFOA): ≤ 0,5 µg/litro, altri PFAS: ≤ 0,5 µg/litro
5.49. Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione
medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di
prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del
tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito
registro, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell’Autorità di
Controllo.
5.50. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente
autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con
acqua prelevata allo scopo.
5.51. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il
campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art.
101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di pozzetto ubicato
immediatamente a monte dello scarico. Il pozzetto di campionamento deve
essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo
manuale o con l’attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere
idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente
da altri eventuali apporti di acque reflue.
5.52. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo
idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di
evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
Scarico in fognatura
5.53. Per quanto riguarda lo scarico in fognatura delle acque reflue
industriali provenienti dalle fasi produttive e delle acque meteoriche
(prima e seconda pioggia) proveniente dalle aree produttive (dopo
pretrattamento su sistema a copolimeri), lo stesso dovrà rispettare
quanto prescritto dal gestore del servizio idrico integrato
nell’autorizzazione allo scarico.
5.54. I limiti di accettabilità
stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti
mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
5.55. Gli scarichi devono essere resi sempre accessibili per il
campionamento nei punti assunti per la misurazione, ai sensi dell'art.
101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato
immediatamente a monte dello scarico.
F. Rumore
5.56. Per quanto concerne i
valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno
rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di
Trissino (VI) sia come immissione che come emissione e altresì garantire il rispetto dei valori differenziali;
5.57. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere
realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle
linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31.01.2005 “Emanazione di linee
guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999
n.372”.
G Monitoraggio e Controllo
5.58. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le
matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli
interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le
frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato C, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
5.59. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere
verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es.
bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed
eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è
facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione
interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui
referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data,
la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data
di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere
firmati da un tecnico abilitato
5.60. Il Gestore dell’impianto deve inviare all’Autorità competente,
alla Provincia di Vicenza, al Comune di Trissino e al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Vicenza, entro il 30 aprile di ogni anno un
documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno
precedente costituito da:
un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV
contenente i dati previsti dalle
tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è
stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere
trasmesso su supporto informatico;
una relazione di commento dei
dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione
deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo dei utilizzati e,
se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di
rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto.
La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.
una relazione di commento dei dati relativi alle emissioni di PFOA e PFAS nelle acque di scarico.
Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in
fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-Arpav.
5.61. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.
5.62. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici
previsti dal PMC di cui all’Allegato C la ditta deve comunicare alla
Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi
di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo
pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare
entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.
H. Disposizioni finali
5.63. Il Gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B
“Interventi di miglioramento” secondo il cronoprogramma indicato,
dandone immediata comunicazione alla Regione Veneto.
5.64. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare
all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono
necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è
tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le
emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria
per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o
l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere
all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità
di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e
sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.
5.65. La ditta dovrà rispettare le eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
5.66. Il Gestore dovrà
predisporre e trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, alla
Regione, al Comune, alla Provincia , e all'ARPAV una relazione relativa
al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto di incenerimento,
come indicato nell’art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 133/05. Tale
relazione deve contenere le informazioni in merito all’andamento del
processo, dei monitoraggi ambientali (emissioni nell’atmosfera e
nell’acqua), rispetto alle norme di emissione previste dal medesimo
decreto n. 133/05.
5.67. Il Gestore dovrà dare
tempestiva comunicazione all'Autorità competente circa qualsiasi
modifica apportata agli scarichi o al loro processo di formazione,
nonché l'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nel qual caso
queste saranno soggette e nuova autorizzazione, nonché eventuali
modifiche circa le modalità di approvvigionamento idrico.
5.68. Dovrà essere comunicata ed approvata qualsiasi tipo di modifica
alla configurazione del parco stoccaggio rifiuti indicati nella tabella
di cui alla prescrizione 6.10 e 6.11, nonché qualsiasi variazione in
merito alle tipologie dei rifiuti stoccati ed alle loro quantità.
5.69. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore
è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali
variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero
modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5,
comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
5.70. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto,
Provincia ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che
influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di
superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art.
29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..,
motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e
monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e
gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità
dell’impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o
l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità
non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla
salute. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la
completa funzionalità dell’impianto, come previsto dall'art. 16, comma 5
del D.Lgs. n. 133.
5.71. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico
responsabile degli impianti dovrà essere comunicata agli stessi soggetti
di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di
accettazione dell’incarico.
5.72. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli
impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei
sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti
sull’ambiente.
5.73. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero
ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività
autorizzata.
5.74. Resta salvo l’obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza
del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri
istruttori di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 59/2005, su specifica
richiesta dell’Autorità Competente (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V
della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006) secondo le tariffe
individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato
sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella
D.G.R. n. 1519 del 26/05/2009.
6. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, l' ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell’arco
della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, un’ispezione
ambientale intesa come controlli documentali, tecnici, gestionali
relativamente agli aspetti indicati con “SI” nel quadro sinottico del
PMC.
7. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli
eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali
autorizzazioni di competenza di altri Enti.
8. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
9. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta Miteni SpA con
sede legale ed ubicazione dell’impianto in Località Colombara, 91 nel
Comune di Trissino (VI), al Comune di Trissino (VI), alla Provincia di
Vicenza, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed a
AVS Alto Vicentino Servizi SpA;
11. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in
via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle
modalità previste dal D.Lgs.104/2010.
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
Nessun commento:
Posta un commento