mercoledì 13 maggio 2015

PFAS, PARTITO IL CANTIERE PER PORTARE ACQUA SICURA con CVS (?) sicura?

Cosa si sta facendo con CVS a Sarego per i pozzi risultati fuori norma con i pfas PFAS, PARTITO IL CANTIERE PER PORTARE ACQUA SICURA – 11/04/2015
PFAS, PARTITO IL CANTIERE PER PORTARE ACQUA SICURA NELLE CASE
I lavori per l’allacciamento alla rete idrica delle 61 famiglie che attingevano dai pozzi
inquinati: siglato l’accordo tra Centro Veneto Servizi e Comune di Sarego
Garantire l’accesso al servizio idrico e ad un’acqua potabile sicura per le famiglie colpite
dall’emergenza PFAS. Con questo obiettivo è già partito nei giorni scorsi l’intervento di
Centro Veneto Servizi nel territorio comunale di Sarego (Vicenza). Cinque cantieri che
permetteranno di allacciare all’acquedotto le utenze domestiche alle prese con
l’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche nell’acqua dei pozzi.
L’intervento giunge grazie all’accordo di programma siglato ieri tra il Comune di Sarego, a
firma del sindaco Roberto Castiglion, e Centro Veneto Servizi SpA con il presidente
Giuseppe Mossa. A seguito dell’emergenza che ha colpito anche il Comune vicentino, per
la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella falda idrica del basso vicentino, il
sindaco ha emesso 61 ordinanze di non potabilità dell’acqua di pozzi privati. Si è reso
quindi necessario intervenire con la massima urgenza per estendere la rete idrica e
garantire l’accesso all’acqua del servizio idrico, sicura per il consumo umano, alle famiglie
che non possono più rifornirsi dai pozzi.
Il progetto predisposto a questo scopo da CVS prevede la realizzazione di cinque tratti di
collegamento delle utenze non servite dalla rete idrica, per una lunghezza
complessiva di circa 3.240 metri. L’intervento avrà un costo complessivo di 400.000
euro. I lavori saranno finanziati per 100.000 euro grazie ad un contributo da parte della
Regione del Veneto e per i restanti 300.000 direttamente da CVS.
Sono già partiti nei giorni scorsi i primi tre cantieri: la priorità è stata data alle zone in cui i
pozzi privati presentavano la più alta concentrazione di PFAS. I lavori sono stati affidati a
tre imprese distinte, in modo da garantire l’esecuzione in contemporanea e la massima
celerità. In particolare, in via Ca’ D’Oro saranno posati 560 metri di nuova condotta per
consentire nuovi allacciamenti, mentre altri residenti avranno accesso a una nuova
fontanella pubblica appositamente realizzata. In via Paradiso saranno serviti sette nuclei
familiari, con la posa di 200 metri di tubature. Infine in via Palazzetto è prevista la posa di
180 metri di nuova condotta. Questo primo stralcio di lavori avrà un costo di 85.000 euro

Inquinato il Fratta Scatta nuovo allarme


12.03.2015

Inquinato il Fratta Scatta nuovo allarme

Sul posto i tecnici dell'Arpav e i vigili dell'Unione

Il tratto del canale Fratta interessato dallo sversamento DIENNEFOTO
Il tratto del canale Fratta interessato dallo sversamento DIENNEFOTO
tutto schermo Allarme per un presunto inquinamento da idrocarburi nel Fratta, in località Sule. Non sono soltanto i reflui delle concerie vicentine – raccolti nel tubo collettore – a far temere per la qualità dell'acqua del fiume che attraversa Cologna. Da ieri, i sospetti si concentrano anche su una possibile fonte locale di inquinamento. Verso le 11, un tecnico dell'Arpav che stava compiendo i consueti campionamenti di acqua nel torrente Fratta ha individuato delle chiazze di una sostanza iridescente sospese sulla superficie. La presenza di questo liquido oleoso era concentrata proprio nel punto in cui il collettore dell'Arica (Aziende riunite collettore acque) scarica i reflui dei cinque depuratori consortili dell'Ovest vicentino. Lì l'acqua assume una colorazione nerastra che modifica il naturale aspetto trasparente del fiume. Per questo motivo lo sversamento oleoso era difficile da individuare, tanto che le persone accorse per rendersi conto di quanto stava accadendo, non hanno scorto nulla di diverso dal solito.
L'Arpav, nel frattempo, ha avvisato l'ufficio tecnico comunale che ha inviato i vigili urbani a verificare. «Abbiamo scattato delle foto e compiuto un giro di perlustrazione per cercare di individuare la possibile fonte dell'inquinamento», riferisce Giovanni Reginato, comandante della polizia dell'Unione Adige Guà. «Ora attendiamo i risultati delle analisi dell'Agenzia per l'ambiente per avere altri elementi utili alle indagini». I tecnici Arpav sono attesi questa mattina per un nuovo sopralluogo a Sule. Per ora nessuno si è sbilanciato sull'identità del responsabile dello sversamento, anche perché potrebbe trattarsi pure di un «inquinatore di passaggio» che ha gettato nafta o un altro combustibile.
Anche il sindaco Silvano Seghetto è stato avvisato. «Non appena l'ufficio Ecologia mi ha informato, ho chiesto di verificare che il consorzio Arica non avesse effettuato lavaggi di vasche o lavorazioni particolari che potevano avere compromesso lo scarico del collettore», riferisce. «Per ora, l'Arpav non mi ha chiesto di emettere alcuna ordinanza, rimango in attesa di indicazioni». In tarda mattinata, Filippo Gini, uno dei responsabili di Perla Blu di Legambiente, ha voluto sincerarsi di persona di quanto successo. Un altro noto ambientalista colognese, Piergiorgio Boscagin, è sfiduciato: «Il Colognese è una zona martoriata dal punto di vista ambientale e spesso l'inquinamento colpisce un elemento vitale come l'acqua». P.B.

Il 24 Aprile siamo stati intervistati dal Tg 3 del Veneto per il problema dei pfas nella nostra acqua

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b50e8cbb-dc9b-4bd3-9f6d-8ad95a54bc3f-tgr.html?refresh_ce#p=0

sabato 25 aprile 2015

Tubo e Gassificatore proseguiranno insieme- Incontro sui Pfas ai Chiostri si Santa Corona

Tubo e Gassificatore proseguiranno insieme.
I progetti di cui noi tutti siamo preoccupati qui e cioè quello del prolungamento del Tubone Arica e del gassificatore dei fanghi ad Arzignano proseguiranno insieme! Questo è scritto sul Gdv di oggi 25 Aprile e non è solo campagna elettorale perchè Gentilin il sindaco di Arzignano è andato a Roma a chiedere soldi per risolvere il problema dei Pfas e non far cadere le spese sui cittadini e a decidere anche su Tubo e Gassificatore. Certo vorrà far vedere ora in campagna elettorale che lui si è sempre dato da fare per questo problema ma sappiamo che prima di questi giorni il problema dei pfas non lo aveva così coinvolto. Forse visto che le spese stanno aumentando paurosamente e che il problema è molto serio si è dato da fare. Però dei limiti di legge per queste sostanze non se ne parla. Nel secondo articolo viene riportato anche l'incontro dell'altra sera ai Chiostri di Santa Corona di Legambiente e ISDE sulla pericolosità di queste sostanze. Le battaglie perciò da sostenere oltre a quelle sui Pfas sono anche quelle collegate con il Tubo e con il gassificatore .L'aria e l'acqua sono la nostra vita.

giovedì 23 aprile 2015

sul blog Acque Del Chiampo finalmente le ultime analisi dei pfas

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E QUALITA’ DELL’ACQUA EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO.

Acque del Chiampo con i propri impianti di trattamento di Lonigo e Brendola, si attesta ampiamente sotto i livelli di performance indicati dal Ministero della Salute, mediante il trattamento di filtrazione a carboni attivi dell’acqua immessa in rete.
In tutti gli altri sistemi idrici viene effettuato un monitoraggio periodico di campionamenti ogni tre mesi. Presso tutti i pozzi si accerta l’andamento della diffusione dei contaminanti che fino ad oggi risulta essere ben al di sotto dei valori di performance indicati dal Ministero nella nota del 29/01/2014, prot. n. 2565.http://blog.acquedelchiampospa.it/?p=3843

Importante anche per i Pfas http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/… 22.4.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103/8 DECISIONE (UE) 2015/627 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea considerando quanto segue: (1) Il 14 ottobre 2004 la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (1). (2) L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). (3) L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze chimiche che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli inquinanti organici persistenti, tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020. (4) Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti («COP») può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e C della Convezione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti della Convenzione («parti») che non l'hanno accettata. (5) In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione,di iscrizione del pentaclorofenolo (PCP), il comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti («comitato POP») istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato POP ha concluso che il PCP soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la prossima COP deciderà in merito all'iscrizione del PCP nell'allegato A della Convenzione. (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) l'immissione sul mercato e l'uso del pentaclorofenolo non sono ammessi. Sono altresì vietati l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto fitosanitario e come biocida ai sensi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1107/2009 (4) e (UE) n. 528/2012 (5). Poiché il PCP è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza chimica risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto a un'eliminazione al solo livello dell'Unione. (7) Il POP raccomanda l'inclusione del PCP nell'allegato A convenzione, con una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse. L'Unione non necessita della deroga specifica, ma dovrebbe accettare la deroga nel quadro della settima riunione della COP se ciò è necessario per assicurare l'inclusione del PCP. (8) In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dei naftaleni policlorurati, il comitato POPha concluso che i naftaleni policlorurati (PCN) soddisfano i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COP deciderà in merito all'iscrizione dei PCN negli allegati A e C della convenzione. (9) Nell'Unione non esiste produzione di PCN, ma tali sostanze possono essere prodotte non intenzionalmente, in particolare attraverso la combustione (soprattutto tramite l'incenerimento dei rifiuti). A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni. (10) L'immissione sul mercato e l'uso dei PCN nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché i PCN sono sostanze che evidenziano una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tali sostanze chimiche risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divietonella sola Unione. (11) In seguito alla ricezione, nel 2011,della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dell'esaclorobutadiene, il comitato POP ha concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COPdeciderà in merito all'iscrizione dell'HCBD negli allegati A e C della convenzione. (12) Nell'Unione la produzione di HCBD è cessata, ma l'HCBD potrebbe ancora essere prodotta non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni. (13) L'immissione sul mercato e l'uso dell'HCBD nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché l'HCBD è una sostanza chimica che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divieto nella sola Unione. (14) L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati figurano già nell'allegato B della convenzione con una serie di deroghe specifiche. A seguito di una revisione di tali deroghe, il comitato POP invita le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle imbottiture, nei rivestimenti e negli additivi per rivestimenti, negli insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti. Il comitato POP incoraggia inoltre le parti a limitare l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri (ammessa come «deroga specifica») riservandolo ai soli sistemi a ciclo chiuso, in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione. Il comitato POP invita inoltre le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, che è attualmente consentito in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione. (15) In linea con la proposta avanzata dal comitato POP, l'Unione dovrebbe sostenere l'abolizione delle «deroghe specifiche» e degli «scopi accettabili» per il PFOS e i suoi derivati, inclusa la deroga per l'uso come agente imbibente utilizzato in sistemi controllati di elettroplaccatura, attuata nell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 con scadenza 26 agosto 2015, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della COP della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, in linea con le raccomandazioni del comitato POP, è di sostegno a: — l'inclusione del pentaclorofenolo (7) (PCP) nell'allegato A della Convenzione. Se del caso, l'Unione può accettare una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse, — l'inclusione dei naftaleni policlorurati (8) (PCN) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe, — l'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe, — la cancellazione delle seguenti deroghe specifiche e dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla convenzione: tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, carta e imballaggi, rivestimenti e additivi per rivestimenti; gomma e materie plastiche, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, — alla cancellazione delle deroghe specifiche per il PFOS nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri e placcatura a carattere decorativo di metalli), salvo per la placcatura di metalli duri nei soli sistemi a ciclo chiuso, che nella convenzione figura come «scopo accettabile». 2. Alla luce dell'esito della settima riunione dellaCOP, il perfezionamento di detta posizione può essere concordato durante il coordinamento in loco. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015 Per il Consiglio Il presidente J. DŪKLAVS (1) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1). (2) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). (3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). (4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). (5) Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). (6) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17). (7) Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri. (8) Dicloronaftaleni, tricloronaftaleni, tetracloronaftaleni, pentacloronaftaleni, esacloronaftaleni, eptacloronaftaleni, octacloronaftaleni da soli o come componenti di naftaleni clorurati. EUR-Lex - JOL_2015_103_R_0005 - EN - EUR-Lex che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di... eur-lex.europa.eu


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/…

22.4.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/8
DECISIONE (UE) 2015/627 DEL CONSIGLIO
del 20 aprile 2015
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea
considerando quanto segue:
(1)

Il 14 ottobre 2004 la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).
(2)

L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(3)

L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze chimiche che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli inquinanti organici persistenti, tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.
(4)

Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti («COP») può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e C della Convezione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti della Convenzione («parti») che non l'hanno accettata.
(5)

In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione,di iscrizione del pentaclorofenolo (PCP), il comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti («comitato POP») istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato POP ha concluso che il PCP soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la prossima COP deciderà in merito all'iscrizione del PCP nell'allegato A della Convenzione.
(6)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) l'immissione sul mercato e l'uso del pentaclorofenolo non sono ammessi. Sono altresì vietati l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto fitosanitario e come biocida ai sensi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1107/2009 (4) e (UE) n. 528/2012 (5). Poiché il PCP è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza chimica risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto a un'eliminazione al solo livello dell'Unione.
(7)

Il POP raccomanda l'inclusione del PCP nell'allegato A convenzione, con una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse. L'Unione non necessita della deroga specifica, ma dovrebbe accettare la deroga nel quadro della settima riunione della COP se ciò è necessario per assicurare l'inclusione del PCP.
(8)

In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dei naftaleni policlorurati, il comitato POPha concluso che i naftaleni policlorurati (PCN) soddisfano i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COP deciderà in merito all'iscrizione dei PCN negli allegati A e C della convenzione.
(9)

Nell'Unione non esiste produzione di PCN, ma tali sostanze possono essere prodotte non intenzionalmente, in particolare attraverso la combustione (soprattutto tramite l'incenerimento dei rifiuti). A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni.
(10)

L'immissione sul mercato e l'uso dei PCN nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché i PCN sono sostanze che evidenziano una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tali sostanze chimiche risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divietonella sola Unione.
(11)

In seguito alla ricezione, nel 2011,della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dell'esaclorobutadiene, il comitato POP ha concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COPdeciderà in merito all'iscrizione dell'HCBD negli allegati A e C della convenzione.
(12)

Nell'Unione la produzione di HCBD è cessata, ma l'HCBD potrebbe ancora essere prodotta non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni.
(13)

L'immissione sul mercato e l'uso dell'HCBD nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché l'HCBD è una sostanza chimica che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divieto nella sola Unione.
(14)

L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati figurano già nell'allegato B della convenzione con una serie di deroghe specifiche. A seguito di una revisione di tali deroghe, il comitato POP invita le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle imbottiture, nei rivestimenti e negli additivi per rivestimenti, negli insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti. Il comitato POP incoraggia inoltre le parti a limitare l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri (ammessa come «deroga specifica») riservandolo ai soli sistemi a ciclo chiuso, in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione. Il comitato POP invita inoltre le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, che è attualmente consentito in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione.
(15)

In linea con la proposta avanzata dal comitato POP, l'Unione dovrebbe sostenere l'abolizione delle «deroghe specifiche» e degli «scopi accettabili» per il PFOS e i suoi derivati, inclusa la deroga per l'uso come agente imbibente utilizzato in sistemi controllati di elettroplaccatura, attuata nell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 con scadenza 26 agosto 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della COP della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, in linea con le raccomandazioni del comitato POP, è di sostegno a:
—

l'inclusione del pentaclorofenolo (7) (PCP) nell'allegato A della Convenzione. Se del caso, l'Unione può accettare una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse,
—

l'inclusione dei naftaleni policlorurati (8) (PCN) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,
—

l'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,
—

la cancellazione delle seguenti deroghe specifiche e dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla convenzione: tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, carta e imballaggi, rivestimenti e additivi per rivestimenti; gomma e materie plastiche, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex,
—

alla cancellazione delle deroghe specifiche per il PFOS nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri e placcatura a carattere decorativo di metalli), salvo per la placcatura di metalli duri nei soli sistemi a ciclo chiuso, che nella convenzione figura come «scopo accettabile».
2. Alla luce dell'esito della settima riunione dellaCOP, il perfezionamento di detta posizione può essere concordato durante il coordinamento in loco.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. DŪKLAVS
(1) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(6) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(7) Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri.
(8) Dicloronaftaleni, tricloronaftaleni, tetracloronaftaleni, pentacloronaftaleni, esacloronaftaleni, eptacloronaftaleni, octacloronaftaleni da soli o come componenti di naftaleni clorurati.

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di...
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