Tubo e Gassificatore proseguiranno insieme.
I progetti di cui noi
tutti siamo preoccupati qui e cioè quello del prolungamento del Tubone
Arica e del gassificatore dei fanghi ad Arzignano proseguiranno insieme!
Questo è scritto sul Gdv di oggi 25 Aprile e non è solo campagna
elettorale perchè Gentilin il sindaco di Arzignano è andato a Roma a
chiedere soldi per risolvere il problema dei Pfas e non far cadere le
spese sui cittadini e a decidere anche su Tubo e Gassificatore. Certo
vorrà far vedere ora in campagna elettorale che lui si è sempre dato da
fare per questo problema ma sappiamo che prima di questi giorni il
problema dei pfas non lo aveva così coinvolto. Forse visto che le spese
stanno aumentando paurosamente e che il problema è molto serio si è dato
da fare. Però dei limiti di legge per queste sostanze non se ne parla.
Nel secondo articolo viene riportato anche l'incontro dell'altra sera ai
Chiostri di Santa Corona di Legambiente e ISDE sulla pericolosità di
queste sostanze. Le battaglie perciò da sostenere oltre a quelle sui
Pfas sono anche quelle collegate con il Tubo e con il gassificatore
.L'aria e l'acqua sono la nostra vita.
sabato 25 aprile 2015
giovedì 23 aprile 2015
sul blog Acque Del Chiampo finalmente le ultime analisi dei pfas
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E QUALITA’ DELL’ACQUA EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO.
Acque del Chiampo con i propri impianti di trattamento di Lonigo e Brendola, si attesta ampiamente sotto i livelli di performance indicati dal Ministero della Salute, mediante il trattamento di filtrazione a carboni attivi dell’acqua immessa in rete.
In tutti gli altri sistemi idrici viene effettuato un monitoraggio periodico di campionamenti ogni tre mesi. Presso tutti i pozzi si accerta l’andamento della diffusione dei contaminanti che fino ad oggi risulta essere ben al di sotto dei valori di performance indicati dal Ministero nella nota del 29/01/2014, prot. n. 2565.http://blog.acquedelchiampospa.it/?p=3843
Acque del Chiampo con i propri impianti di trattamento di Lonigo e Brendola, si attesta ampiamente sotto i livelli di performance indicati dal Ministero della Salute, mediante il trattamento di filtrazione a carboni attivi dell’acqua immessa in rete.
In tutti gli altri sistemi idrici viene effettuato un monitoraggio periodico di campionamenti ogni tre mesi. Presso tutti i pozzi si accerta l’andamento della diffusione dei contaminanti che fino ad oggi risulta essere ben al di sotto dei valori di performance indicati dal Ministero nella nota del 29/01/2014, prot. n. 2565.http://blog.acquedelchiampospa.it/?p=3843
Importante anche per i Pfas http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/… 22.4.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103/8 DECISIONE (UE) 2015/627 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea considerando quanto segue: (1) Il 14 ottobre 2004 la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (1). (2) L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). (3) L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze chimiche che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli inquinanti organici persistenti, tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020. (4) Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti («COP») può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e C della Convezione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti della Convenzione («parti») che non l'hanno accettata. (5) In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione,di iscrizione del pentaclorofenolo (PCP), il comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti («comitato POP») istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato POP ha concluso che il PCP soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la prossima COP deciderà in merito all'iscrizione del PCP nell'allegato A della Convenzione. (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) l'immissione sul mercato e l'uso del pentaclorofenolo non sono ammessi. Sono altresì vietati l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto fitosanitario e come biocida ai sensi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1107/2009 (4) e (UE) n. 528/2012 (5). Poiché il PCP è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza chimica risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto a un'eliminazione al solo livello dell'Unione. (7) Il POP raccomanda l'inclusione del PCP nell'allegato A convenzione, con una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse. L'Unione non necessita della deroga specifica, ma dovrebbe accettare la deroga nel quadro della settima riunione della COP se ciò è necessario per assicurare l'inclusione del PCP. (8) In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dei naftaleni policlorurati, il comitato POPha concluso che i naftaleni policlorurati (PCN) soddisfano i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COP deciderà in merito all'iscrizione dei PCN negli allegati A e C della convenzione. (9) Nell'Unione non esiste produzione di PCN, ma tali sostanze possono essere prodotte non intenzionalmente, in particolare attraverso la combustione (soprattutto tramite l'incenerimento dei rifiuti). A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni. (10) L'immissione sul mercato e l'uso dei PCN nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché i PCN sono sostanze che evidenziano una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tali sostanze chimiche risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divietonella sola Unione. (11) In seguito alla ricezione, nel 2011,della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dell'esaclorobutadiene, il comitato POP ha concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COPdeciderà in merito all'iscrizione dell'HCBD negli allegati A e C della convenzione. (12) Nell'Unione la produzione di HCBD è cessata, ma l'HCBD potrebbe ancora essere prodotta non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni. (13) L'immissione sul mercato e l'uso dell'HCBD nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché l'HCBD è una sostanza chimica che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divieto nella sola Unione. (14) L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati figurano già nell'allegato B della convenzione con una serie di deroghe specifiche. A seguito di una revisione di tali deroghe, il comitato POP invita le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle imbottiture, nei rivestimenti e negli additivi per rivestimenti, negli insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti. Il comitato POP incoraggia inoltre le parti a limitare l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri (ammessa come «deroga specifica») riservandolo ai soli sistemi a ciclo chiuso, in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione. Il comitato POP invita inoltre le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, che è attualmente consentito in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione. (15) In linea con la proposta avanzata dal comitato POP, l'Unione dovrebbe sostenere l'abolizione delle «deroghe specifiche» e degli «scopi accettabili» per il PFOS e i suoi derivati, inclusa la deroga per l'uso come agente imbibente utilizzato in sistemi controllati di elettroplaccatura, attuata nell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 con scadenza 26 agosto 2015, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della COP della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, in linea con le raccomandazioni del comitato POP, è di sostegno a: — l'inclusione del pentaclorofenolo (7) (PCP) nell'allegato A della Convenzione. Se del caso, l'Unione può accettare una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse, — l'inclusione dei naftaleni policlorurati (8) (PCN) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe, — l'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe, — la cancellazione delle seguenti deroghe specifiche e dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla convenzione: tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, carta e imballaggi, rivestimenti e additivi per rivestimenti; gomma e materie plastiche, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, — alla cancellazione delle deroghe specifiche per il PFOS nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri e placcatura a carattere decorativo di metalli), salvo per la placcatura di metalli duri nei soli sistemi a ciclo chiuso, che nella convenzione figura come «scopo accettabile». 2. Alla luce dell'esito della settima riunione dellaCOP, il perfezionamento di detta posizione può essere concordato durante il coordinamento in loco. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015 Per il Consiglio Il presidente J. DŪKLAVS (1) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1). (2) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). (3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). (4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). (5) Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). (6) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17). (7) Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri. (8) Dicloronaftaleni, tricloronaftaleni, tetracloronaftaleni, pentacloronaftaleni, esacloronaftaleni, eptacloronaftaleni, octacloronaftaleni da soli o come componenti di naftaleni clorurati. EUR-Lex - JOL_2015_103_R_0005 - EN - EUR-Lex che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di... eur-lex.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/…
22.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 103/8
DECISIONE (UE) 2015/627 DEL CONSIGLIO
del 20 aprile 2015
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea
considerando quanto segue:
(1)
Il 14 ottobre 2004 la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).
(2)
L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(3)
L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze chimiche che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli inquinanti organici persistenti, tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.
(4)
Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti («COP») può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e C della Convezione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti della Convenzione («parti») che non l'hanno accettata.
(5)
In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione,di iscrizione del pentaclorofenolo (PCP), il comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti («comitato POP») istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato POP ha concluso che il PCP soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la prossima COP deciderà in merito all'iscrizione del PCP nell'allegato A della Convenzione.
(6)
Conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) l'immissione sul mercato e l'uso del pentaclorofenolo non sono ammessi. Sono altresì vietati l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto fitosanitario e come biocida ai sensi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1107/2009 (4) e (UE) n. 528/2012 (5). Poiché il PCP è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza chimica risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto a un'eliminazione al solo livello dell'Unione.
(7)
Il POP raccomanda l'inclusione del PCP nell'allegato A convenzione, con una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse. L'Unione non necessita della deroga specifica, ma dovrebbe accettare la deroga nel quadro della settima riunione della COP se ciò è necessario per assicurare l'inclusione del PCP.
(8)
In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dei naftaleni policlorurati, il comitato POPha concluso che i naftaleni policlorurati (PCN) soddisfano i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COP deciderà in merito all'iscrizione dei PCN negli allegati A e C della convenzione.
(9)
Nell'Unione non esiste produzione di PCN, ma tali sostanze possono essere prodotte non intenzionalmente, in particolare attraverso la combustione (soprattutto tramite l'incenerimento dei rifiuti). A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni.
(10)
L'immissione sul mercato e l'uso dei PCN nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché i PCN sono sostanze che evidenziano una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tali sostanze chimiche risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divietonella sola Unione.
(11)
In seguito alla ricezione, nel 2011,della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dell'esaclorobutadiene, il comitato POP ha concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COPdeciderà in merito all'iscrizione dell'HCBD negli allegati A e C della convenzione.
(12)
Nell'Unione la produzione di HCBD è cessata, ma l'HCBD potrebbe ancora essere prodotta non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni.
(13)
L'immissione sul mercato e l'uso dell'HCBD nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché l'HCBD è una sostanza chimica che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divieto nella sola Unione.
(14)
L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati figurano già nell'allegato B della convenzione con una serie di deroghe specifiche. A seguito di una revisione di tali deroghe, il comitato POP invita le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle imbottiture, nei rivestimenti e negli additivi per rivestimenti, negli insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti. Il comitato POP incoraggia inoltre le parti a limitare l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri (ammessa come «deroga specifica») riservandolo ai soli sistemi a ciclo chiuso, in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione. Il comitato POP invita inoltre le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, che è attualmente consentito in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione.
(15)
In linea con la proposta avanzata dal comitato POP, l'Unione dovrebbe sostenere l'abolizione delle «deroghe specifiche» e degli «scopi accettabili» per il PFOS e i suoi derivati, inclusa la deroga per l'uso come agente imbibente utilizzato in sistemi controllati di elettroplaccatura, attuata nell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 con scadenza 26 agosto 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della COP della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, in linea con le raccomandazioni del comitato POP, è di sostegno a:
—
l'inclusione del pentaclorofenolo (7) (PCP) nell'allegato A della Convenzione. Se del caso, l'Unione può accettare una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse,
—
l'inclusione dei naftaleni policlorurati (8) (PCN) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,
—
l'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,
—
la cancellazione delle seguenti deroghe specifiche e dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla convenzione: tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, carta e imballaggi, rivestimenti e additivi per rivestimenti; gomma e materie plastiche, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex,
—
alla cancellazione delle deroghe specifiche per il PFOS nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri e placcatura a carattere decorativo di metalli), salvo per la placcatura di metalli duri nei soli sistemi a ciclo chiuso, che nella convenzione figura come «scopo accettabile».
2. Alla luce dell'esito della settima riunione dellaCOP, il perfezionamento di detta posizione può essere concordato durante il coordinamento in loco.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. DŪKLAVS
(1) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(6) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(7) Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri.
(8) Dicloronaftaleni, tricloronaftaleni, tetracloronaftaleni, pentacloronaftaleni, esacloronaftaleni, eptacloronaftaleni, octacloronaftaleni da soli o come componenti di naftaleni clorurati.
che
stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione
europea alla settima riunione della conferenza delle parti della
convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito
alla proposta di...
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mercoledì 22 aprile 2015
Il tubone ritarda il gassificatore
Il progetto del gassificatore non è stato accantonato. Ci spiace per le
associazioni che speravano di avere vinto su questo progetto ma temiamo
che la lotta sia ancora dura e lunga. Noi di ABC Vicenza ai primi di
febbraio siamo stati a parlare con Serafin, l'amministratore unico di
Acque del Chiampo il quale ci disse che il gassificatore è un progetto
futuro e neccessario, ma per il momento non proponibile, visto cosa
succede alle grandi opere in Veneto con la corruzione enorme
che c'è.Fino a che si trovano discariche i fanghi sono sicuri poi si
dovrà intervenire con la gassificazione onde non sommergerci di fanghi e
visto che nella nostra zona ce ne sono già nove discariche!
Sul Gdv del 21 Aprile 2015 l'articolo che annuncia che per finanzaire il prolungamento del tubone ARICA fino al depuratore di Cologna Veneta si sono usati in parte i soldi che erano destinati al gassificatore. Ma il gassificatore altro che accantonato! anzi secondo Conte viaggeranno insieme i due progetti e cioè Tubone e Gassificatore!
Molto importante l'articoletto in mezzo che sull'indagine epidemiologica riguardo i cittadini che si son bevuti per anni acqua contenente Pfas sta per iniziare a Lonigo Sarego e Brendola e già si sanno i nomi dei 120 cittadini scelti. Poi si procederà anche ad analizzare gli alimenti prodotti da chi ha i pozzi privati inquinati-
Sul Gdv del 21 Aprile 2015 l'articolo che annuncia che per finanzaire il prolungamento del tubone ARICA fino al depuratore di Cologna Veneta si sono usati in parte i soldi che erano destinati al gassificatore. Ma il gassificatore altro che accantonato! anzi secondo Conte viaggeranno insieme i due progetti e cioè Tubone e Gassificatore!
Molto importante l'articoletto in mezzo che sull'indagine epidemiologica riguardo i cittadini che si son bevuti per anni acqua contenente Pfas sta per iniziare a Lonigo Sarego e Brendola e già si sanno i nomi dei 120 cittadini scelti. Poi si procederà anche ad analizzare gli alimenti prodotti da chi ha i pozzi privati inquinati-
Veleni, chiesti i danni alla Miteni
Una notizia molto importante sul GdV del 18 aprile per l'inquinamento da
" VELENI" Pfas nel Veneto il Consiglio di Bacino ha chiesto che parte dei danni causati vengano pagati dalla Miteni la ditta che ha inquinato anche nel passato con altri proprietari come i Marzotto :Il Consiglio di Bacino dei 13 comuni serviti da Acque del Chiampo e Medio Chiampo chiederà il risarcimento del danno ambientale alla Miteni Spa di Trissino per la contaminazione da Pfas, le sostanze perfluoro alchiliche presenti nei pozzi privati, ormai diffusa in un'area che ha raggiunto i 180 chilometri e interessa 29 comuni veneti di cui venti vicentini. Ma che, è bene ribadire, oggi non interessa in alcun modo la rete idrica e la qualità dell'acqua che sgorga dai rubinetti delle case dei cittadini. «Da parte della Miteni Spa c'è la volontà già espressa di una compartecipazione alle spese sui correttivi attuati e che dovranno essere presi per sanare la contaminazione da Pfas. Ci confronteremo molto presto sulle modalità di rimborso» spiega il presidente del Consiglio di Bacino, Giorgio Gentilin.
Serviranno, infatti, 11 milioni di euro per prolungare la rete acquedottistica del Veneto ed eliminare così il problema dei pozzi privati dell'intera regione, senza gravare sulle bollette pagate dai cittadini.
" VELENI" Pfas nel Veneto il Consiglio di Bacino ha chiesto che parte dei danni causati vengano pagati dalla Miteni la ditta che ha inquinato anche nel passato con altri proprietari come i Marzotto :Il Consiglio di Bacino dei 13 comuni serviti da Acque del Chiampo e Medio Chiampo chiederà il risarcimento del danno ambientale alla Miteni Spa di Trissino per la contaminazione da Pfas, le sostanze perfluoro alchiliche presenti nei pozzi privati, ormai diffusa in un'area che ha raggiunto i 180 chilometri e interessa 29 comuni veneti di cui venti vicentini. Ma che, è bene ribadire, oggi non interessa in alcun modo la rete idrica e la qualità dell'acqua che sgorga dai rubinetti delle case dei cittadini. «Da parte della Miteni Spa c'è la volontà già espressa di una compartecipazione alle spese sui correttivi attuati e che dovranno essere presi per sanare la contaminazione da Pfas. Ci confronteremo molto presto sulle modalità di rimborso» spiega il presidente del Consiglio di Bacino, Giorgio Gentilin.
Serviranno, infatti, 11 milioni di euro per prolungare la rete acquedottistica del Veneto ed eliminare così il problema dei pozzi privati dell'intera regione, senza gravare sulle bollette pagate dai cittadini.
In altri sei comuni dell'ovest vicentino è caccia ai pozzi inquinati!
In
altri sei comuni dell'ovest vicentino è caccia ai pozzi
inquinati!Operative infatti da oggi le prime ordinanze per l'analisi
dell'acqua dei pozzi privati, per verificare la presenza di perfluori
alchilici, nei comuni dell'Ovest Vicentino invitati a procedere
dall'Ulss 5, con comunicazione ufficiale di qualche giorno fa, che ha
allargato il monitoraggio ad Arzignano, Gambellara, Montebello,
Montecchio, Montorso e Zermeghedo, dopo Alonte, Brendola, Lonigo e
Sarego.
I sindaci di Arzignano e Montecchio hanno firmato ieri l'ordinanza che invita i soggetti, utilizzatori di acqua per uso potabile personale o per produrre alimenti, nonché le imprese agricole, a comunicare l'utilizzo del pozzo privato e ad analizzarne l'acqua.
«Ad Arzignano l'ordinanza è limitata alla zona di Tezze come indicato dall'Ulss – spiega il sindaco Giorgio Gentilin –; sarà anche l'occasione per avere un censimento dei pozzi e verificare chi effettivamente utilizza quell'acqua per uso potabile».
Critica la situazione per una sessantina di famiglie rimaste senza acqua a Sarego perchè dichiarata " non sicura" che però si sta provvedendo di allacciare all'acquedotto
I sindaci di Arzignano e Montecchio hanno firmato ieri l'ordinanza che invita i soggetti, utilizzatori di acqua per uso potabile personale o per produrre alimenti, nonché le imprese agricole, a comunicare l'utilizzo del pozzo privato e ad analizzarne l'acqua.
«Ad Arzignano l'ordinanza è limitata alla zona di Tezze come indicato dall'Ulss – spiega il sindaco Giorgio Gentilin –; sarà anche l'occasione per avere un censimento dei pozzi e verificare chi effettivamente utilizza quell'acqua per uso potabile».
Critica la situazione per una sessantina di famiglie rimaste senza acqua a Sarego perchè dichiarata " non sicura" che però si sta provvedendo di allacciare all'acquedotto
Con i 5 stelle ieri a San Salvaro per ascoltare chi abita lungo il Fratta e troppo spesso si ammala di tumore .Grazie ad Antonio Lucca per i video e le foto della importante giornata di ieri con Jaocopo Berti candidato alle regionali in veneto https://www.youtube.com/watch?v=fILetvTzpsI#t=259 Testimonianza di un cittadino malato di patologia mortale Il territorio e l'acqua devono essere fonte di vita e non fonte di morte da inquinamento delle fonti... youtube.com Mi piace · Commenta · Condividi
Con i 5 stelle ieri a San Salvaro per ascoltare chi abita lungo il Fratta e troppo spesso si ammala di tumore .Grazie ad Antonio Lucca per i video e le foto della importante giornata di ieri con Jaocopo Berti candidato alle regionali in veneto https://www.youtube.com/watch?v=fILetvTzpsI#t=259
Il territorio e l'acqua devono essere fonte di vita e non fonte di morte da inquinamento delle fonti...
youtube.com
guardate nel video dove sono le centraline Arpav https://www.facebook.com/video.php?v=354651714740940&set=vb.100005883426224&type=2&theater
Il gruppo di intervento giuridico sul tubo ARICA e il Fratta
Il gruppo di intervento giuridico sul tubo ARICA e il Fratta http://gruppodinterventogiuridicoweb.com/…/forse-finalment…/
gruppodinterventogiuridicoweb.com
sabato 11 aprile 2015
i soldi del gassificatore destinati al Tubone.Articolo completo del Giornale di Vicenza
Ieri all'incontro molto importante avvenuto ad Arzignano con il
sottosegretario Degani si è deciso di spostare i soldi che erano
destinati al gassificatore dei fanghi al prolungamento del tubone
ARICA.Cioè non risolvono il problema a monte ma lo scARICAno a valle e
con anche cromo e pfas andrà in un luogo dove non disturberà il
paesaggio perchè un tubo sotto terra non si vede e l'acqua verrà
miscelata con altra pulita.Soluzione nefasta secondo il mio parere
personale. Altra cosa importante che ha detto Gentilin ieri sui pfas è
che si darà da fare per fare una legge specie di legge come quella
dell'Ilva di Taranto.
I soldi del gassificatore destinati al “tubone”
I soldi del gassificatore destinati al “tubone”
Comuni e imprenditori vogliono dirottare i cinque milioni di euro dell'impianto al prolungamento del collettore fognario dei reflui
Dopo aver visto da vicino le attività di depurazione delle acque, il sottosegretario, accompagnato dal consigliere regionale Costantino Toniolo, ha incontrato nella sede di Acque del Chiampo gli industriali del settore, le categorie economiche, i sindaci e le istituzioni del territorio. La discussione si è subito focalizzata sull'accordo di programma firmato tra ministero dell'Ambiente, Regione, enti locali e industriali. «L'accordo integrativo prevedeva la realizzazione di un impianto pilota per la gassificazione - ha spiegato l'amministratore unico di Acque del Chiampo, Alberto Serafin -.
giovedì 2 aprile 2015
“Cari deputati, approvate la legge sugli ecoreati, senza cambiare neanche una virgola" il circolo di Perla Blu di Cologna veneta
“Cari deputati,
approvate la legge sugli ecoreati, senza cambiare #neancheunavirgola!”
Questo messaggio sta girando da qualche giorno sui social network, e non solo. Con una foto o con un’email, molti cittadini stanno chiedendo ai Deputati di non perdere altro tempo e di approvare il Ddl sull’introduzione dei delitti ambientali nel codice penale così com’è stato approvato dal Senato il 3 marzo scorso. Senza cambiare neanche una virgola.
Perché? Perché qualsiasi cambiamento richiederebbe altro tempo per rivedere il testo e un nuovo passaggio al Senato, i tempi si allungherebbero oltre modo con il rischio fortissimo che il testo venga affossato definitivamente.
approvate la legge sugli ecoreati, senza cambiare #neancheunavirgola!”
Questo messaggio sta girando da qualche giorno sui social network, e non solo. Con una foto o con un’email, molti cittadini stanno chiedendo ai Deputati di non perdere altro tempo e di approvare il Ddl sull’introduzione dei delitti ambientali nel codice penale così com’è stato approvato dal Senato il 3 marzo scorso. Senza cambiare neanche una virgola.
Perché? Perché qualsiasi cambiamento richiederebbe altro tempo per rivedere il testo e un nuovo passaggio al Senato, i tempi si allungherebbero oltre modo con il rischio fortissimo che il testo venga affossato definitivamente.
Due esponenti autorevoli di questo Governo, il ministro dell’ambiente
Gian Luca Galletti e il ministro della giustizia Andrea Orlando, hanno
dichiarato che il disegno di legge sugli ecoreati nel codice penale deve
essere approvato dalla Camera così com’è, senza aggiunte o modifiche
rispetto al testo licenziato dal Senato. Questa per noi è la
condivisibile e ufficiale posizione del Governo. In questi giorni anche
alcuni deputati (PD, Sel, M5S) si sono impegnati ad approvare il testo
così com’è.
Purtroppo, quando una legge è giusta ma mina gli interessi di quella parte del settore industriale che vuole continuare a inquinare senza problemi, gli attacchi e i tentativi di sabotaggio sono sempre in agguato. Ci preoccupano in questo senso le recenti dichiarazioni di Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo economico, secondo cui il testo andrebbe rivisto per rivedere la posizione sul metodo di ricerca di idrocarburi denominato “air gun”, che il testo renderebbe fuori legge.
Non c'é' un motivo valido per fermare una riforma di civiltà attesa da decenni dal popolo inquinato e anche dalla parte sana dell’economia. Bisogna andare avanti per fermare una volta per tutte i ladri di futuro. Per questo nessuno pensi di modificarla e ritardarla ulteriormente.
Chiedi anche tu ai Deputati di approvare il Ddl senza cambiare #neancheunavirgola!
Mandagli un’email con un solo click, attraverso questo link > www.legambiente.it/chi-inquina-paghi
Esprimi anche tu la tua opinione con una foto sui social network con l’hashtag #neancheunavirgola.
Aiutaci a far girare questo messaggio tra i tuoi amici.
I Senatori ci hanno ascoltato, ce la possiamo fare anche alla Camera!
Purtroppo, quando una legge è giusta ma mina gli interessi di quella parte del settore industriale che vuole continuare a inquinare senza problemi, gli attacchi e i tentativi di sabotaggio sono sempre in agguato. Ci preoccupano in questo senso le recenti dichiarazioni di Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo economico, secondo cui il testo andrebbe rivisto per rivedere la posizione sul metodo di ricerca di idrocarburi denominato “air gun”, che il testo renderebbe fuori legge.
Non c'é' un motivo valido per fermare una riforma di civiltà attesa da decenni dal popolo inquinato e anche dalla parte sana dell’economia. Bisogna andare avanti per fermare una volta per tutte i ladri di futuro. Per questo nessuno pensi di modificarla e ritardarla ulteriormente.
Chiedi anche tu ai Deputati di approvare il Ddl senza cambiare #neancheunavirgola!
Mandagli un’email con un solo click, attraverso questo link > www.legambiente.it/chi-inquina-paghi
Esprimi anche tu la tua opinione con una foto sui social network con l’hashtag #neancheunavirgola.
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I Senatori ci hanno ascoltato, ce la possiamo fare anche alla Camera!
mercoledì 1 aprile 2015
Colombara: fin dove si estende l’area di inquinamento delle acque?
Colombara: fin dove si estende l’area di inquinamento delle acque?
Di Edoardo Pepe | Lunedi 30 Marzo alle 16:55 | 0 commenti
Raffaele Colombara, Consigliere Comunale di Vicenza per la Lista
Variati ha presentato un'interrogazione sull'inquinamento acque da PFAS
ponendo l'attenzione sulle “aree contaminate non coincidenti, viste le
affermazioni dell’ex direttore ARPAV di Vicenza: “L'area contaminata individuata potrebbe essere diversa da quella sanitaria e non è detto che le due siano coincidenti”. Colombara chiede al Comune chiarezza sull’area di inquinamento e sulle azioni di prevenzione e contrasto.
Interrogazione:
Un nuovo capitolo nell’emergenza Pfas, la vicenda dell'acqua inquinata dal fluoro scoppiata due anni fa: l’allarme, gli interventi di filtraggio, le rassicurazioni, le analisi, i campionamenti di ARPAV e lo screening sulle persone.
Ora gli esposti e un allargamento della contaminazione.
In una recente seduta della Commissione Ambiente del Comune di Montecchio Maggiore (10 marzo 2015) è emerso che la falda contaminata dai Pfas si sta allargando: l'area ha raggiunto i 180 chilometri e interessa 29 Comuni di cui venti vicentini. Nel corso dell’audizione Vincenzo Restaino, ex direttore del dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza e attuale di quello di Padova, ha affermato che lo studio condotto da ARPAV ha un valore ambientale e non sanitario: nel precisare quest’affermazione ha dichiarato che “l'area contaminata individuata potrebbe essere diversa da quella sanitaria e non è detto che le due siano coincidenti” (Giornale di Vicenza, 12 marzo 2015, pag.30).
I rilevamenti effettuati dall'ARPAV hanno messo in evidenza un inquinamento da perfluorati alchilici che interessa le falde acquifere e gli acquedotti di una larga fascia di comuni della provincia di Vicenza.
Della gravità della situazione testimonia anche una indagine effettuata da alcuni epidemiologi, i dottori Edoardo Bai, Marina Mastrantonio dell'Enea, Paolo Crosignani, già direttore della U.O. OCCAM (OCcupational CAncer Monitoring) dell’Istituto Tumori di Milano, che hanno correlato un aumento di varie patologie neoplastiche e non con rilevamenti elevati di perfluorati alchilici.
Come afferma Vincenzo Cordiano, medico chirurgo e presidente dell’Associazione dei medici per l’Ambiente-ISDE Italia, sezione di Vicenza, “I risultati di questo studio sono importanti per vari motivi, soprattutto perché suggeriscono che i PFAS potrebbero essere dannosi per la salute umana e dell’ambiente anche a concentrazioni inferiori ai limiti “obiettivo” stabiliti per i PFAS in Italia. Inoltre i risultati di questo studio rendono non più procrastinabile l’avvio di un serio programma di screening sanitario dell’intera popolazione interessata dalla contaminazione, come richiesto fin dall’estate del 2013 da un gruppo di quaranta medici e biologi veneti affiliati all’ISDE. I medici e i ricercatori dell’ISDE ritengono che l’indagine epidemiologica e lo screening sanitario immediato debbano essere affidate a ricercatori indipendenti e non stipendiati dalla regione. Infatti, molti, se non tutti, dei soggetti incaricati dalla Regione di seguire la problematica dei PFAS, si sono sempre pronunciati per la non pericolosità di queste sostanze e continuano a sostenere in pubblico e in documenti ufficiali che l’acqua potabile contaminata da PFAS può essere tranquillamente bevuta da bambini e donne in gravidanza. Questo anche dopo che l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro (IARC) di Lione ha classificato il PFOA(addio perfluoroottanoico, assieme al PFOS uno dei più noti fra i PFAS) come cancerogeno di classe 2b. […] Dal 2006, per esempio, in Germania, è vietata la somministrazione di acqua contenente più di 500 ng/litro di PFAS totali ai bambini di età inferiore ai tre anni e alle donne gravide. In Italia, invece, si permette l’utilizzo di acque contenenti anche più di 1000 ng/L.”
Premesso infine che sulla questione sono stati presentati due esposti,
SI CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE
· Se sia possibile capire, viste le risultanze dello studio e le affermazioni dell’ex direttore ARPAV di Vicenza (“L'area contaminata individuata potrebbe essere diversa da quella sanitaria e non è detto che le due siano coincidenti”), se ci si debba attendere che vi siano altri pozzi inquinati, in particolare nella zona di Vicenza; in subordine, come si intenda tenere monitorata la situazione e quali eventuali provvedimenti si intendano prendere in caso di livelli anomali di inquinanti;
· a tal fine si chiede che il Comune di Vicenza pubblichi nel proprio sito gli aggiornamenti relativi ai controlli dell'acqua potabile dei pozzi di prelevamento dell'acquedotto comunale, includendo i dati relativi agli inquinanti contenenti perfluorati alchilici;
· che vengano pubblicati anche i rilevamenti di PFAS nelle falde acquifere effettuati dall'ARPAV, al fine di individuare eventuali pozzi inquinati in zona;
· vista l’azione di screening sui cittadini messa in atto dall’ULSS 5, che verifichi se l’ULSS 6 intenda procedere con analoga procedura a tutela della salute dei cittadini;
· infine, quali azioni possa e intenda mettere in atto affinché vengano stabiliti dei limiti di legge alla concentrazione di PFAS nelle acque, limiti che ad oggi sono costituiti da semplici valori obiettivo provvisori come performance (0,5 microg/l) stabiliti dal Ministero, valori peraltro messi in discussione in merito al valore di soglia da talune ricerche.
SI CHIEDE, inoltre,
· cosa sia emerso dai risultati delle analisi dei pozzi effettuate dai privati; · quali azioni siano state poste in essere per aiutare i privati possessori di pozzi e se la Regione sia in qualche modo intervenuta, come richiesto in Consiglio Comunale lo scorso anno, col sovvenzionare i cittadini che hanno dovuto procedere a queste analisi;
· infine, se l’Amministrazione abbia qualche notizia rispetto alle sorti del laboratorio ARPAV di Vicenza, a proposito del quale oramai da anni sentiamo promesse di ogni tipo giungere sia dalla Direzione Generale della stessa a Padova, sia dalla Regione, mai però concretizzate. Tale laboratorio in una situazione come l’attuale, come più volte ribadito, avrebbe garantito imparzialità e professionalità delle analisi.
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