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giovedì 10 dicembre 2015

Bur n. 115 del 07 dicembre 2015 decreto del direttore ambiente sulla discarica n° 9 dove sono depositati i fanghi del depuratore di Arzignano gestito da Acque del Chiampo:

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Bur n. 115 del 07 dicembre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE  n. 73 del 16 novembre 2015
Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata con DSR n. 73 del 20.10.2009 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti organici pretrattati, ubicata in Via Ottava Strada in Comune di Arzignano (VI) sito n. 9. Gestore: ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. con sede legale in via Ferraretta, 20 - Arzignano.
Note per la trasparenza
Con il presente decreto si confermano, relativamente alla discarica di cui trattasi gestita dalla Ditta ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A., la classificazione in sottocategoria per rifiuti organici pretrattati e le deroghe concesse ai limiti di accettabilità dei rifiuti conferiti previsti dal DM 27.09.2010 e ss.mm.ii., a seguito del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disposto con DGRV n. 1360 del 30.07.2013.
Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria:
Comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota regionale n. 367335 del 04.09.2013. Analisi di Rischio (AdR) presentata dal Gestore con nota n. 19028 del 18.11.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 510557 del 25.11.2013), come integrata e modificata dal documento trasmesso con successiva nota n. 4570 del 05.03.2014 (acquisita al prot. reg. n. 99659 del 07.03.2014). Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 03 del 18.11.2013 (acquisito al prot. reg. le n. 510557 del 25.11.2013). Comunicazione di sospensione del procedimento di cui alla nota regionale n. 206247 del 13 maggio 2014. "Progetto operativo di barriera idraulica di soccorso per le discariche operative", datato 10 febbraio 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 68792 del 17.02.2015, come modificato ed integrato dalla nota n. 11920 del 30.06.2015 (acquisita al prot. reg. n. 271234 del 01.07.2015). "Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento delle discariche n. 9 e n. 7 di Acque del Chiampo S.p.A.", datata 10 marzo 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 117005 del 18.03.2015, come integrata con nota n. 11920 del 30.06.2015 (acquisita al prot. reg. n. 271234 del 01.07.2015). "Valutazione impatti ambientali di un progetto di dewatering delle discariche operative" datata 13 marzo 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 117005 del 18.03.2015. Comunicazione di riattivazione del procedimento di cui alla nota regionale n. 339793 del 21 agosto 2015. Parere della C.T.R.A. n. 3988 del 15.10.2015.
Il Direttore
PREMESSO che con il decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 73 del 20/10/2009 e ss.mm.ii. è stata confermata alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con i precedenti decreti n. 176 del 30.12.2008 e n. 37 del 24.06.2009, per la gestione della discarica per rifiuti organici pretrattati denominata sito n. 9, ubicata ad Arzignano (VI) in via Ottava Strada.
CONSIDERATO in particolare che con il decreto n. 49 del 29.07.2010, sulla base dell’allegato parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) n. 3686 del 24/06/2010, è stato approvato il “Progetto di adeguamento tecnologico e gestionale” della discarica in parola presentato dalla società Acque del Chiampo S.p.A. con nota n. AR/cs/04935/2010 del 1/04/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 183488/5719 del 1/04/2010).
PRESO ATTO che con DSR n. 31 del 10 maggio 2013 si è preso atto delle modifiche a prescrizioni e modalità gestionali inerenti il Progetto di adeguamento tecnico – gestionale di cui sopra, subordinatamente alle prescrizioni ed indicazioni dell’allegato parere della CTRA n. 3865 del 27 marzo 2013.
VISTE le D.D.G.R. n. 850 del 03/04/2007, n. 1838 del 19/06/2007, n. 3764 del 09/12/2009, n. 1766 del 06/07/2010 e n. 1360 del 30/07/2013, specifiche sulla tematica delle sottocategorie.
CONSIDERATO in particolare che, con la deliberazione n. 1360/2013, la Giunta regionale ha preso atto, nelle more dell’emanazione di ulteriori indirizzi specifici sulla tematica in questione da parte del Ministero, del documento conclusivo del tavolo tecnico regionale istituito con la precedente DGRV n. 1766/2010, intitolato “Criteri ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nonché per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma” ed allegato al medesimo provvedimento.
CONSIDERATO che, con la medesima deliberazione n. 1360/2013, la Giunta regionale ha altresì disposto:
  • che le autorizzazioni alle sottocategorie di discariche e/o alle deroghe ai limiti di accettabilità già assentite alla data di pubblicazione sul BUR del medesimo provvedimento, devono essere riviste, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di verificarne la conformità ai criteri individuati nel documento conclusivo del tavolo tecnico regionale sopra richiamato (ossia nell’allegato A alla DGRV n. 1360/2013);
  • che i soggetti gestori delle discariche interessate, con le finalità di cui sopra, sono tenute a presentare all’Autorità competente – entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della DGRV n. 1360/2013 - una nuova valutazione dei rischi da predisporsi secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nel succitato documento.
VISTO l’avviso dell’avvio del procedimento - finalizzato al riesame dell’autorizzazione vigente, nella parte in cui classifica la discarica di cui trattasi nella sottocategoria di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 7 del DM 03 agosto 2005 ( oggi DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.) e concede alcune deroghe, relativamente ai parametri DOC e Cromo totale, ai limiti di accettabilità previsti dal medesimo DM – comunicato, alla luce delle previsioni della DGRV n. 1360/2013, alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. ed agli Enti territorialmente competenti con nota n. 367335 del 04.09.2013.
CONSIDERATO che con nota n. 19028 del 18.11.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 510557 del 25.11.2013), il Gestore della discarica in esame ha depositato la documentazione tecnica richiesta dalla DGRV n. 1360/2013.
CONSIDERATO che, per la valutazione della documentazione tecnica di cui sopra, gli Uffici regionali si sono avvalsi del supporto tecnico dell’ARPAV e che, a tale scopo, l’Agenzia ha individuato un apposito gruppo di lavoro composto da un rappresentante della Direzione Generale - Servizio Ambiente e Territorio (oggi le competenze del SAT sono confluite nel Servizio Coordinamento Osservatori Regionali e Segreterie Tecniche – SCOR della Direzione tecnica), da un rappresentante della Direzione Tecnica – Servizio Osservatorio Rifiuti e da due rappresentanti del Dipartimento provinciale competente per territorio.
VISTI gli esiti della riunione istruttoria, svoltasi in data 22 gennaio 2014 ed alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Regione, Provincia, ARPAV, Comune di Montorso V.no e Ditta, così come riportati nel verbale trasmesso con nota n. 49552 del 04 febbraio 2014; all’incontro risultava assente, tra i soggetti convocati, il Comune di Arzignano.
VISTA la valutazione del rischio aggiornata, trasmessa dalla Ditta con nota n. 4570 del 05.03.2014 (acquisita al prot. reg. n. 99659 del 06.03.2014) in recepimento delle richieste formulate nel succitato incontro del 22 gennaio 2014.
CONSIDERATO che, sulla base della nuova documentazione, è emerso che i valori dei livelli di falda registrati nei piezometri di controllo della discarica negli ultimi anni (a partire dal 2009) hanno evidenziato – in corrispondenza della parte più profonda del fondo scavo - non solo il mancato rispetto del franco di falda, ma anche il probabile interessamento dello strato di impermeabilizzazione in argilla.
RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, in esito ad un apposito incontro di coordinamento tra Ditta ed Enti interessati, tenutosi in data 13 maggio 2014, con nota regionale n. 206247 del 13 maggio 2014, è stata comunicata la sospensione del procedimento ex DGRV 1360/2013, attivato con la nota n. 367335 del 04.09.2013, fino alla conclusione dell’istruttoria che gli Uffici regionali avrebbero effettuato, in collaborazione con gli Enti di controllo interessati, sulla problematica emersa.
CONSIDERATO che sulla tematica dell’innalzamento della falda si sono successivamente svolti altri incontri di coordinamento (in data 02.10.2014 e 13.05.2015) tra Enti (Regione, Provincia, ARPAV e Comuni interessati) alla presenza della società Acque del Chiampo S.p.A. e di altro Gestore di discariche interessate dalla medesima problematica.
CONSIDERATO che sulla questione è stato interessato anche il Ministero dell’Ambiente con una specifica richiesta di parere (cfr. nota del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente n. 230890 del 28 maggio 2014) tesa ad appurare “se il mancato rispetto del franco di falda possa, da solo, comportare l’obbligo per l’Autorità competente di sospendere il conferimento di rifiuti in discarica ed avviare conseguentemente le procedure di chiusura della stessa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003”.
VISTA la nota n. 17000 del 23.06.2014, con la quale il Ministero dell’Ambiente, in riscontro alla succitata richiesta di parere, ha precisato quanto segue:
  • L’Autorità competente è generalmente tenuta ad attivare le procedure di chiusura di una discarica, anche nell’ambito di un procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, qualora riscontri la presenza di “gravi motivi tali da provocare danni all’ambiente e alla salute”, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2003, oppure su richiesta dell’amministrazione comunale motivata in ragione di circostanze sopravvenute al rilascio dell’autorizzazione medesima.
  • L’Autorità competente è comunque tenuta a monitorare l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione sulla base dei piani approvati (in particolare del piano di sorveglianza e controllo e del piano di gestione operativa). La mancata attuazione delle misure correttive è soggetta a diffida da parte dell’autorità competente con indicazione delle misure provvisorie o complementari per ripristinare la conformità.
  • Il Piano di sorveglianza e controllo è finalizzato anche a garantire che il gestore adotti tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i rischi derivanti dalla gestione della discarica per l’ambiente e la salute umana e per assicurare il tempestivo intervento in caso di imprevisti; inoltre il piano di gestione operativa, che contiene un’apposita sezione intitolata “piano di interventi in condizioni straordinarie”, può prevedere apposite misure, quali l’interruzione del conferimento dei rifiuti, come misure idonee per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la popolazione interessata.
  • Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle procedure operative ed amministrative previste dall’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.
RILEVATO che, nell’ambito degli incontri tenutisi con gli Enti e le Ditte interessate, sono stati chiesti ed acquisiti da parte del Gestore diversi contributi tecnico – scientifici in merito ai seguenti aspetti:
  • fattibilità tecnico – economica ed ambientale di un sistema di emungimento della falda e/o di altre possibili soluzioni tecniche che possano garantire il rispetto del franco di falda, o almeno, il non interessamento del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo delle discariche;
  • possibile influenza dell’innalzamento della falda sull’integrità e l’efficienza dei presidi ambientali della discarica;
  • progettazione di un’idonea barriera idraulica a valle degli impianti, da attivare in caso di emergenza;
  • intensificazione del monitoraggio della falda e minimizzazione della presenza di percolato in discarica in caso di innalzamento della falda oltre la quota minima del piano di imposta dell’argilla.
VISTE in particolare le seguenti relazioni tecniche:
  •  “Progetto operativo di barriera idraulica di soccorso per le discariche operative”, datato 10 febbraio 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 68792 del 17.02.2015, come modificato ed integrato dalla nota n. 11920 del 30.06.2015 (acquisita al prot. reg. n. 271234 del 01.07.2015).
  • “Valutazione tecnica dell’efficienza ed integrità del sistema di contenimento delle discariche n. 9 e n. 7 di Acque del Chiampo S.p.A.”, datata 10 marzo 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 117005 del 18.03.2015, come integrata con nota n. 11920 del 30.06.2015 (acquisita al prot. reg. n. 271234 del 01.07.2015).
  •  “Valutazione impatti ambientali di un progetto di dewatering delle discariche operative” datata 13 marzo 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 117005 del 18.03.2015.
RICHIAMATE le conclusioni degli incontri di coordinamento tra Enti sulla problematica dell’innalzamento della falda, che possono essere così riassunte (con specifico riferimento alla discarica in parola):
  1. I dati di monitoraggio degli ultimi 4 o 5 anni mostrano per la discarica in esame un innalzamento dei livelli di falda che, periodicamente, a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi, tende anche a superare la quota minima di imposta dello strato di impermeabilizzazione di fondo del medesimo impianto.
  2. Le motivazioni di tale fenomeno sembrano ricondursi sia a fattori naturali (l’intensificarsi degli eventi piovosi) che a fattori antropici (soprattutto la diminuzione dell’emungimento a scopo industriale di acqua dal sottosuolo). Alla luce di ciò è ragionevole ritenere che livelli di falda rilevati in questi anni possano ripresentarsi anche in futuro.
  3. Al momento attuale, anche a fronte del periodico innalzamento della falda di cui sopra, non è stata riscontrata alcuna contaminazione ambientale delle acque sotterranee imputabile alla discarica in questione.
  4. Sono ragionevolmente da escludersi problemi di stabilità e sollevamento del fondo a causa delle sottospinte idrauliche della falda, tenuto soprattutto conto che si tratta di discarica già parzialmente riempita di rifiuti (anzi, in fase avanzata di coltivazione).
  5. Al momento attuale, tenuto conto dei chiarimenti resi dal Ministero nella nota n. 17000 del 23.06.2014, non sono ravvisabili i “gravi motivi tali da provocare danni all’ambiente e alla salute” per attivare le procedure di chiusura della discarica di cui trattasi previste dall’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003.
  6. Nel caso specifico la realizzazione di una barriera di tipo fisico – meccanico, atta ad isolare il bacino di discarica dall’area circostante, va scartata in quanto manca nel sottosuolo un livello impermeabile su cui attestarsi.
  7. L’intervento di depressione forzata della falda, sulla base delle relazioni specialistiche presentate dal Gestore e degli approfondimenti tecnici effettuati, non risulta ambientalmente sostenibile.
PRESO ATTO che, nell’ambito dell’ultimo incontro di coordinamento tenutosi sulla tematica in questione (in data 13 maggio 2015), i rappresentanti di Regione, Provincia ed ARPAV hanno altresì espresso un parere sostanzialmente positivo, con alcune precisazioni, sia al progetto operativo relativo alla realizzazione di una barriera idraulica a valle dell’impianto che alla proposta di piano di monitoraggio straordinario presentati dal Gestore, come si evince dal verbale trasmesso con nota regionale n. 228030 del 1 giugno 2015.
RITENUTO di precisare che l’obbligo di implementazione ed attivazione della barriera idraulica di cui al progetto presentato potrà essere imposto dagli Enti solo in caso di accertata contaminazione della falda imputabile alla discarica e, comunque, nell’ambito di un procedimento ex art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATOche la Ditta Acque del Chiampo S.p.A., con nota n. 11920 del 30.06.2015, ha dato riscontro alle richieste di chiarimenti formulate dagli Enti, presentando, al contempo, anche una versione aggiornata del piano di monitoraggio straordinario armonizzato con le indicazioni fornite dagli Enti nella riunione del 13 maggio 2015.
PRESO ATTO che con nota n. n. 80070 del 12 agosto 2015, ARPAV – a seguito di apposita richiesta degli Uffici regionali - ha espresso le proprie favorevoli considerazioni sulle integrazioni presentate con la succitata nota del 30.06.2015.
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, con nota n. 339793 del 21 agosto 2015 sono stati riavviati i termini del procedimento originariamente avviato con nota n. 367335 del 04 settembre 2013, chiedendo al Gestore un aggiornamento al 31.12.2014 dei dati relativi alle concentrazioni dei contaminanti derogati (DOC e Cromo totale) rilevate nel percolato prodotto dalla discarica.
PRESO ATTO che con nota n. 15097 del 31 agosto 2015 la Ditta Acque del Chiampo S.p.A. ha inviato quanto richiesto.
CONSIDERATO che il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale previsto dalla DGRV n. 1360/2013, con riferimento alle discariche di competenza regionale, va assoggettato al preventivo esame della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.), così come previsto dalla medesima deliberazione.
PRESO ATTO che l’argomento di cui sopra, ritenuto istruibile sulla base di tutta la documentazione ed i pareri pervenuti, è stato pertanto portato all’esame della C.T.R.A. nella seduta del 15 ottobre 2015.
VISTO il voto n. 3988 del 15 ottobre 2015 (vedi Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale), con il quale la C.T.R.A. ha espresso parere favorevole alla valutazione dei rischi aggiornata, presentata dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. con nota n. 19028 del 18.11.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 510557 del 25.11.2013), come modificata, ed integralmente sostituita, dal documento trasmesso con successiva nota n. 4570 del 05.03.2014 (acquisita al prot. reg. n. 99659 del 07.03.2014), subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.
VISTA la nota della Provincia di Vicenza, anticipata via e-mail ai competenti Uffici regionali in data 14 ottobre 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 426078 del 22.10.2015, con la quale il responsabile del Servizio Ambiente e Territorio della medesima Amministrazione, nel comunicare l’impossibilità a partecipare alla CTRA del giorno 15.10.2015, ha espresso parare favorevole alla valutazione dei rischi aggiornata di cui trattasi.
PRESO ATTO che la Ditta Acque del Chiampo ha provveduto - ai sensi dell’art. 29 – quater del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 - a pubblicare in data 22.04.2014, a mezzo stampa, l’annuncio relativo al procedimento in esame e che, nel termine previsto dalla norma, e comunque fino ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione da parte di altri soggetti interessati.
PRESO ATTO che, successivamente all’emanazione della DGRV n. 1360/2013, l’art. 29 bis del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto con il D. Lgs. n. 128/2010, è stato modificato con D. Lgs. n. 46 del 4.03.2014 e che, nel caso specifico, essendo stato il procedimento avviato prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 46/2014, si è provveduto a concludere il medesimo con riferimento alle procedure amministrative previgenti.
RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, di prendere atto del parere della C.T.R.A. n. 3988 del 15 ottobre 2015 e di confermare – conseguentemente - la classificazione della discarica di cui trattasi nella sottocategoria “per rifiuti organici pretrattati” di cui alla lett. b), comma 1 dell’art. 7 del DM 27.09.2010 e ss.mm.ii., nonché l’autorizzazione alle deroghe ai parametri DOC e Cromo totale già concesse relativamente ai corrispondenti limiti di accettabilità in discarica previsti dal DM 27.09.2010 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel medesimo parere della C.T.R.A.
PRESO ATTO che il procedimento in questione, avviato su istanza d’ufficio alla luce delle previsioni della DGRV n. 1360/2013, è stato caratterizzato da una particolare complessità tecnico – amministrativa. In particolare va rilevato che la problematica afferente l’innalzamento della falda nell’area di discarica, seppur dipendente da cause estranee alla gestione, ha reso necessario un ampio approfondimento istruttorio sui requisiti generali posti alla base dell’autorizzazione all’esercizio della stessa, il quale ha comportato l’attivazione di un vero e proprio tavolo tecnico con gli Enti interessati, coinvolgendo al contempo con apposito quesito anche il Ministero dell’Ambiente. In tal senso la problematica citata è stata ritenuta assorbente rispetto alle restanti valutazioni inerenti la tematica delle sottocategorie oggetto del procedimento di riesame disposto ai sensi della DGRV n. 1360/2013.
RILEVATOche è stata sostanzialmente condivisa con il Gestore, oltre che con gli Enti coinvolti, l’opportunità di risolvere la problematica della falda e di rinviare ad un momento successivo il percorso amministrativo del riesame dell’autorizzazione alla sottocategoria di discarica; a tal fine lo stesso Gestore ha provveduto a presentare appositi studi e proposte tecnico – operative sulla base dei rilevi avanzati dagli Enti.
RAMMENTATO che già la tematica delle sottocategorie, vista la sua complessità, aveva comportato l’attivazione di un gruppo di lavoro Regione – ARPAV costituito da più professionalità dotate di specifiche competenze al fine di valutare in maniera coerente ed omogenea le analisi di rischio presentate dai Gestori di tutte le discariche alle sottocategorie di discarica di competenza regionale.
RITENUTO di considerare, nel contesto sopra descritto, la data di decorrenza dei termini di cui al comma 10 dell’art. 29-quater del D. Lgs. n. 152/2006 coincidente con la data di riattivazione d’ufficio del procedimento di cui alla nota regionale n. 339793 del 21 agosto 2015.
RITENUTO concluso, con il presente provvedimento e con le precisazioni di cui sopra, il procedimento di cui trattasi, come riavviato con nota n. 339793 del 21 agosto 2015.
VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
VISTI il DM 27.09.2010 ed il successivo e recente decreto modificativo DM 24.06.2015.
VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.
decreta
  1. Di prendere atto del parere della C.T.R.A. n. 3988 del 15 ottobre 2015, di cui all’Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stato espresso parere favorevole - subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni - alla valutazione dei rischi aggiornata, presentata dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. con nota n. 19028 del 18.11.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 510557 del 25.11.2013), come modificata, ed integralmente sostituita, dal documento trasmesso con successiva nota n. 4570 del 05.03.2014 (acquisita al prot. reg. n. 99659 del 07.03.2014).
  2. Di confermare, sulla base del succitato parere della C.T.R.A. n. 3988 del 15 ottobre 2015, la classificazione della discarica di cui trattasi nella sottocategoria “per rifiuti organici pretrattati” di cui alla lett. b), comma 1 dell’art. 7 del DM 27.09.2010 e ss.mm.ii., nonché l’autorizzazione alle deroghe ai parametri DOC e Cromo totale già concesse relativamente ai corrispondenti limiti di accettabilità in discarica previsti dal DM 27.09.2010 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel medesimo parere della C.T.R.A.
  3. Di considerare concluso, con il presente provvedimento, il procedimento disposto ai sensi della DGRV n. 1360/2013, come riavviato con nota n. 339793 del 21 agosto 2015.
  4. Di prendere atto, limitatamente alla discarica n. 9 oggetto del presente provvedimento, delle seguenti relazioni tecniche:
    • “Progetto operativo di barriera idraulica di soccorso per le discariche operative”, datato 10 febbraio 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 68792 del 17.02.2015, come modificato ed integrato dalla nota n. 11920 del 30.06.2015 (acquisita al prot. reg. n. 271234 del 01.07.2015).
    • “Valutazione tecnica dell’efficienza ed integrità del sistema di contenimento delle discariche n. 9 e n. 7 di Acque del Chiampo S.p.A.”, datata 10 marzo 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 117005 del 18.03.2015, come integrata con nota n. 11920 del 30.06.2015 (acquisita al prot. reg. n. 271234 del 01.07.2015).
    • “Valutazione impatti ambientali di un progetto di dewatering delle discariche operative” datata 13 marzo 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 117005 del 18.03.2015.
  5. Di confermare, relativamente al progetto barriera, l’opportunità dello spostamento del pozzo Px in zona più a valle rispetto all’originaria collocazione proposta dalla Ditta nella relazione datata 10 febbraio 2015, così come suggerito da ARPAV nella nota n. 80070 del 12 agosto 2015; in ogni caso, eventuali modifiche del posizionamento dei pozzi in fase di messa in opera, sia per dati oggettivi ricavati dalle prime terebrazioni dei pozzi pilota sia per necessità di spostamento di sottoservizi, dovranno essere concordate con ARPAV.
  6. Di considerare quale parte integrante del presente provvedimento le premesse dello stesso.
  7. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 73 del 20.10.2009, come modificato dai successivi decreti n. 49 del 29.07.2010, n. 19 del 31.03.2011, n. 31 del 10 maggio 2013 e n. 09 del 12.03.2015.
  8. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
  9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  10. Di comunicare il presente provvedimento alla ditta Acque del Chiampo S.p.A., ai Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza e ad ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti.
  11. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
  12. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
73_Allegato_A_DDR_73_16-11-2015_311599.pdf

martedì 8 dicembre 2015

Decreto su emergenza fanghi depuratore di Arzignano Bur n. 115 del 07 dicembre 2015

Bur n. 115 del 07 dicembre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE  n. 74 del 16 novembre 2015
Ditta: Acque del Chiampo S.p.A. Impianto di depurazione di 1^ categoria di Arzignano. Ubicazione impianto: Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 83 del 23 dicembre 2011 ai sensi art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Note per la trasparenza
Con il presente atto si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di depurazione di Arzignano, a seguito dell'istanza della Società Acque del Chiampo conseguente alla situazione di criticità nello smaltimento dei fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 83 del 23 dicembre 2011 e s.m.i., nota Settore Tutela Atmosfera prot. n. 360309 del 09.09.2015. - Note Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano prot. n. 12634/2015 del 09.07.2015 e prot. n. 15742/2015 del 09.09.2015. - Settore V.I.A. verbale Commissione del 21.10.2015. - Verbale della riunione del 14.09.2015 con Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, A.R.P.A.V: DAP di Vicenza, Provincia di Vicenza, Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e Comune di Arzignano.

Il Direttore

VISTA  la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTA   la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e s.m.i.;
VISTA   la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO   il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009, con la quale sono state approvate le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, e fornite altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010: “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. n. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. n. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. ed indicazioni operative”;
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2012 di modifica alla succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010;
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2794 del 23 novembre 2010 “Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’ARPAV”;
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Primi indirizzi applicativi;
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1633. del 09.09.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale” e relativi allegati;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 31.03.2015, con la quale sono state stabilite le tempistiche per la presentazione all'Autorità competente (Regione e Province del Veneto) della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, presentate contestualmente all'istanza, di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. n. 272/2014 e della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO  il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSRA) n. 83 del 23 dicembre 2011 e relativi allegati, con il quale è stata rilasciata alla Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all’impianto di depurazione di 1^ categoria di Arzignano (VI) ubicato in Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI);
VISTI i Decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente:
  • n. 5 del 23.01.2012, con il quale è stata aggiornata l’Autorizzazione Integrata Ambientale sopra richiamata con sostituzione dell’Allegato C per errata corrige;
  • n. 13 del 25.02.2013, con il quale è stato preso atto del certificato di collaudo funzionale della “Sezione pretrattamenti linea civile dell’impianto di depurazione di Arzignano e deviazione del collettore terminale M”;
  • n. 41 del 05.07.2013, con il quale è stato preso atto del certificato di collaudo funzionale dei lavori eseguiti sulla linea di essiccamento, ridefinizione dei limiti di emissione atmosfera e modifica dell’Allegato B-Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al succitato decreto n. 83/2011;
VISTI il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 14 del 18.02.2014, con il quale è stato preso atto del certificato di collaudo funzionale del sistema di “abbattimento emissioni odorigene provenienti dalle vasche di omogeneizzazione”, di concessione di una proroga di 6 mesi per l’adeguamento dei camini E1, E2, E3 e E4, di deroga alla disposizione verticale dei camini Ecr1 ed Ecr2 e di aumento del valore della portata del punto di emissione E6 con adeguamento valore limite in termini di flusso di massa;
VISTA la nota del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto prot. n. 439756 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 22.12.2021, l’Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 20 luglio 2015 “Acque del Chiampo S.p.A. Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) - Comune di localizzazione: Arzignano (VI); Comuni interessati: Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino (VI). Giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, come disposto dalla D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013. Contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.”;
VISTAla nota prot. n. 5455/2015 del 16.03.2015, con la quale la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la necessità di realizzare un ampliamento dell’area destinata al deposito temporaneo dei fanghi essiccati prodotti dall’impianto;
ATTESO che, con nota prot. n. 145495 del 07.04.2015 il Responsabile del Procedimento ha comunicato di ritenere la modifica non sostanziale, ma che per la presa d’atto delle nuove aree sarà necessario procedere ad un aggiornamento del provvedimento, successivamente alla loro realizzazione;
VISTA la nota prot. n. 13049/2015 del 16.07.2015, con la quale la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano ha segnalato una situazione di criticità nello smaltimento dei fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione, evidenziando che, a causa dell’alto contenuto di cromo solubile presente nei fanghi, gli stessi sono stati respinti dalla discarica dove venivano smaltiti e sono stati pertanto sospesi anche i conferimenti nella discarica di proprietà della Società stessa, dando corso ad un intenso programma di monitoraggio anche sui fanghi presenti in deposito temporaneo e su quelli di nuova produzione. Il monitoraggio successivo ha indicato una variabilità della concentrazione di cromo presente nell’eluato e non ha dato una risposta significativa e pertanto, in attesa di ripristinare la situazione preesistente, è stato proposto il deposito temporaneo dei fanghi all’interno dell’area del depuratore;
VISTA  la nota del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto prot. n. 360309 del 09.09.2015, successiva a tutti i chiarimenti del caso intrattenuti nel frattempo per le vie brevi e di riscontro alla nota prot. n. 13049/2015 del 16.07.2015 della Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, con la quale è stata indetta una riunione istruttoria per il giorno 14.09.2015 presso gli uffici regionali, al fine di definire le difficoltà evidenziate dalla Società medesima;
VISTA la nota prot. n. 15742/2015 del 09.09.2015, con la quale la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, dando seguito alla nota prot. n. 13049/2015 del 16.07.2015, ha richiesto l’autorizzazione a svolgere l’attività di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 ai sensi degli artt. 208, 29-quater e 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specificando che:
  • non è in grado di rispettare i limiti temporali stabiliti per i deposito temporaneo per alcune partite di fanghi essiccati prodotti dall’impianto poiché, a causa delle elevata presenza di cromo solubile rilevata, gli stessi non sono più conferibili nelle discariche del territorio nazionale e le tempistiche per l’individuazione di punti di smaltimento sovranazionali, con le relative autorizzazioni, supereranno i tre mesi previsti dalla normativa;
  • l’area che sarà utilizzata per tale nuova attività è individuata al punto 14 della planimetria “B22-Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e  rifiuti”, allegata alla succitata nota, è stata realizzata come modifica non sostanziale, come comunicato con nota prot. n. 145495 del 07.04.2015 del Responsabile del Procedimento, per l’utilizzo come il deposito temporaneo, in conformità a quanto comunicato con nota della ditta prot. n. 5455/2015 del 16.03.2015 ed è stata completata in data 14.08.2015;
VISTA  la nota prot. n. 61586 del 15.09.2015, con la quale la Provincia di Vicenza ha presentato le proprie osservazioni in merito alla modifica in argomento;
RILEVATO che il contenuto di parte delle osservazioni espresse dalla Provincia di Vicenza è già ricompreso nelle precedenti prescrizioni A.I.A., in particolare per quanto riguarda le prescrizioni sulla sicurezza, igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera, impatto acustico e prevenzione incendio;
CONSIDERATO che la modifica richiesta dalla ditta rientra tra le modifiche valutabili come non sostanziali, poiché si fa riferimento ad un assetto impiantisco, nonché ad attrezzature ed apprestamenti, già esistenti, non viene modificato l’assetto ambientale dell’impianto, non vengono introdotte nuove tecnologie di trattamento ovvero nuove fonti di emissioni all’esterno ovvero modifiche gestionali significative;
RILEVATO  che non sono previste modifiche progettuali all’impianto di depurazione, né in sezioni specifiche, né nel suo insieme;
CONSIDERATO che a seguito della riunione svoltasi presso la Regione Veneto in data 14.09.2015, alla presenza dei rappresentati della Regione, della Provincia di Vicenza, di ARPAV - DAP di Vicenza del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, si ritiene di dover impartire anche la seguente prescrizione:
  • La Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano dovrà indagare sulle cause della modifica delle caratteristiche del fango prodotto, riguardando in particolare la presenza di particolari prodotti chimici che potrebbero, per effetto chelante, aumentare la solubilità del cromo nei fanghi. Tale indagine dovrà prevedere la richiesta agli utenti industriali allacciati alla fognatura ritenuti significativi, per dimensioni o tipologia di lavorazioni, di informazioni sulla tipologia di prodotti utilizzati nel loro ciclo di lavorazione, in particolare nelle fasi di concia e riconcia. I risultati delle indagini svolte, corredate da una proposta di azioni atte a ridurre il fenomeno, dovranno essere inviati alla Regione,ad ARPAV - DAP di Vicenza, alla Provincia di Vicenza ed al Consiglio di bacino Valle del Chiampo entro un anno dall’emissione del presente decreto
PRESO ATTO  che la ditta ha versato in data 21.09.2015 gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009 e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli Uffici competenti;
VISTO  il proprio decreto n. 65 del 30.09.2015;
VISTO il Verbale della Commissione Regionale V.I.A. del 21.10.2015, punto 2) ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. - Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione civile ed industriale di Arzignano - Comune di localizzazione: Arzignano (VI), con il quale la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, all’unanimità dei presenti in quanto modifica non sostanziale, parere favorevole alla richiesta del 09.09.2015, prot. n. 15742/2015 della ditta medesima, di destinare l’area attualmente dedicata al deposito temporaneo dei fanghi essiccati prodotti dall’impianto per lo stoccaggio provvisorio, ovvero come deposito preliminare (D15) ai sensi della vigente normativa di settore, nonché messa in riserva (R13) degli stessi, con le prescrizioni ivi indicate;

decreta

1.   di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il DSRA n. 83 del 23.12.2011, già modificato dal decreto n. 65 del 30.09.2015, autorizzando la Società Acque del Chiampo S.p.A. con sede legale e ubicazione impianto in Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI), ad effettuare le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti, di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dei soli fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione medesimo, identificati con il codice CER 19 08 14.
2.   di subordinare l’attività di cui al punto precedente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
2.1.   le operazioni di stoccaggio rifiuti (R13/D15) riguarderanno esclusivamente i fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano, individuati con codice CER 19 08 14,  nell’apposita “Area di deposito fanghi” individuata al punto 14 della planimetria “B22 - Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e  rifiuti”, allegata alla nota della ditta prot.      n. 15742/2015 del 09.09.2015 e dovranno essere chiaramente individuati i rifiuti in deposito temporaneo, i rifiuti in deposito preliminare (D15) e i rifiuti destinati alla messa in riserva (R13);
2.2.   nella succitata “Area di deposito fanghi” non potranno essere stoccati o depositati rifiuti di qualsivoglia natura provenienti dall’esterno o comunque diversi dai fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano;
2.3.   l’inizio dell’attività ed il relativo esercizio saranno subordinati alla presentazione di una comunicazione di inizio attività, con contestuale nomina del tecnico responsabile dell’impianto, e presentazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 2721/2014;
2.4.   Acque del Chiampo S.p.A. dovrà informare tempestivamente la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Arzignano e l'A.R.P.A.V. - DAP di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13);
2.5.   il documento di collaudo dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 25, comma 6, della L.R. 21.01.2000,    n. 3 e con i contenuti previsti dall’art. 25, comma 8, della medesima L.R. e s.m.i. e dovrà dare evidenza dell’impatto acustico esercitato dall’attività, nonché delle caratteristiche delle acque di dilavamento;
2.6.   il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili (R13/D15) non potrà superare 1.000 Mg;
2.7.   ogni singola partita di rifiuti prodotti dalla ditta non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) per periodi superiori ad un anno o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a tre anni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l’esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga alla Regione Veneto, informando la Provincia di Vicenza e l’A.R.P.A.V. e motivando le ragioni che richiedono il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato dei contenitori;
2.8.   la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano dovrà indagare sulle cause della modifica delle caratteristiche del fango prodotto, riguardando in particolare la presenza di  prodotti chimici che potrebbero, ad esempio per effetto chelante, aumentare la solubilità del cromo nei fanghi. Tale indagine dovrà prevedere la richiesta agli utenti industriali allacciati alla fognatura ritenuti significativi, per dimensioni o tipologia di lavorazioni, di informazioni sulla tipologia di prodotti utilizzati nel loro ciclo di lavorazione, in particolare nelle fasi di concia e riconcia. I risultati delle indagini svolte, corredate da una proposta di azioni atte a ridurre il fenomeno, dovranno essere inviati alla Regione Veneto, ad ARPAV - DAP di Vicenza, alla Provincia di Vicenza ed al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” entro un anno dall’emissione del presente decreto.
3.   di stabilire che la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, entro 60 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, dovrà verificare con ARPAV-DAP di Vicenza e la Provincia di Vicenza la necessità di procedere ad un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato (“Allegato A” al DSRA    n. 41/2013) sulla base delle prescrizioni di cui al precedente punto 2; nel caso venisse ravvisata tale esigenza la ditta dovrà trasmettere, entro i successivi 60 giorni, il nuovo PMC agli enti competenti e agli Uffici Regionali che procederanno alla necessaria approvazione.
4.   di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con il precedente decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 83 del 23 dicembre 2011, come modificato dai successivi decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 5 del 23.01.2012, n. 13 del 25.02.2013, n.  41 del 05.07.2013 e dal Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 14 del 18.02.2014.
5.   di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Acque del Chiampo S.p.A., al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” ed al Consorzio ARICA di Arzignano e al BUR per la sua pubblicazione integrale.
6.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7.   di ammettere avverso il presente provvedimento il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi