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22.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 103/8
DECISIONE (UE) 2015/627 DEL CONSIGLIO
del 20 aprile 2015
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione
europea alla settima riunione della conferenza delle parti della
convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito
alla proposta di modifica degli allegati A, B e C
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea
considerando quanto segue:
(1)
Il 14 ottobre 2004 la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti
organici persistenti («convenzione») è stata approvata, a nome della
Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).
(2)
L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione nel diritto
dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio (2).
(3)
L'Unione attribuisce
particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli
allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze
chimiche che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli
inquinanti organici persistenti, tenuto conto del principio di
precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della convenzione e
ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale
sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al
minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.
(4)
Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle
parti («COP») può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e C
della Convezione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data
in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti
della Convenzione («parti») che non l'hanno accettata.
(5)
In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata
dall'Unione,di iscrizione del pentaclorofenolo (PCP), il comitato
d'esame sugli inquinanti organici persistenti («comitato POP») istituito
a norma della convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il
comitato POP ha concluso che il PCP soddisfa i criteri della convenzione
in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la prossima
COP deciderà in merito all'iscrizione del PCP nell'allegato A della
Convenzione.
(6)
Conformemente al regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) l'immissione sul
mercato e l'uso del pentaclorofenolo non sono ammessi. Sono altresì
vietati l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto
fitosanitario e come biocida ai sensi dei regolamenti del Parlamento
europeo e del Consiglio (CE) n. 1107/2009 (4) e (UE) n. 528/2012 (5).
Poiché il PCP è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo
raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale
dell'uso di tale sostanza chimica risulterebbe di maggiore beneficio per
i cittadini dell'Unione rispetto a un'eliminazione al solo livello
dell'Unione.
(7)
Il POP raccomanda l'inclusione del
PCP nell'allegato A convenzione, con una deroga specifica per la
produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee
elettriche e traverse. L'Unione non necessita della deroga specifica, ma
dovrebbe accettare la deroga nel quadro della settima riunione della
COP se ciò è necessario per assicurare l'inclusione del PCP.
(8)
In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata
dall'Unione, di iscrizione dei naftaleni policlorurati, il comitato
POPha concluso che i naftaleni policlorurati (PCN) soddisfano i criteri
della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si
prevede che, alla sua prossima riunione la COP deciderà in merito
all'iscrizione dei PCN negli allegati A e C della convenzione.
(9)
Nell'Unione non esiste produzione di PCN, ma tali sostanze possono
essere prodotte non intenzionalmente, in particolare attraverso la
combustione (soprattutto tramite l'incenerimento dei rifiuti). A tali
attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio (6), vanno applicate determinate misure di gestione
delle emissioni.
(10)
L'immissione sul mercato e
l'uso dei PCN nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004.
Poiché i PCN sono sostanze che evidenziano una propagazione a largo
raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale
dell'uso di tali sostanze chimiche risulterebbe di maggiore beneficio
per i cittadini dell'Unione rispetto al divietonella sola Unione.
(11)
In seguito alla ricezione, nel 2011,della richiesta, avanzata
dall'Unione, di iscrizione dell'esaclorobutadiene, il comitato POP ha
concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della convenzione in merito
all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima
riunione la COPdeciderà in merito all'iscrizione dell'HCBD negli
allegati A e C della convenzione.
(12)
Nell'Unione la
produzione di HCBD è cessata, ma l'HCBD potrebbe ancora essere prodotta
non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali
attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, vanno applicate
determinate misure di gestione delle emissioni.
(13)
L'immissione sul mercato e l'uso dell'HCBD nell'Unione sono vietati dal
regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché l'HCBD è una sostanza chimica che
evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione
graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di
maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divieto nella
sola Unione.
(14)
L'acido perfluorottano sulfonato
(PFOS) e i suoi derivati figurano già nell'allegato B della convenzione
con una serie di deroghe specifiche. A seguito di una revisione di tali
deroghe, il comitato POP invita le parti ad abbandonare l'uso del PFOS
nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle
imbottiture, nei rivestimenti e negli additivi per rivestimenti, negli
insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti. Il
comitato POP incoraggia inoltre le parti a limitare l'uso del PFOS nella
placcatura di metalli duri (ammessa come «deroga specifica»)
riservandolo ai soli sistemi a ciclo chiuso, in quanto «scopo
accettabile» a norma della convenzione. Il comitato POP invita inoltre
le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle esche insetticide per il
controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, che è
attualmente consentito in quanto «scopo accettabile» a norma della
convenzione.
(15)
In linea con la proposta avanzata
dal comitato POP, l'Unione dovrebbe sostenere l'abolizione delle
«deroghe specifiche» e degli «scopi accettabili» per il PFOS e i suoi
derivati, inclusa la deroga per l'uso come agente imbibente utilizzato
in sistemi controllati di elettroplaccatura, attuata nell'Unione con il
regolamento (CE) n. 850/2004 con scadenza 26 agosto 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in
occasione della settima riunione della COP della convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, in linea con le
raccomandazioni del comitato POP, è di sostegno a:
—
l'inclusione del pentaclorofenolo (7) (PCP) nell'allegato A della
Convenzione. Se del caso, l'Unione può accettare una deroga specifica
per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee
elettriche e traverse,
—
l'inclusione dei naftaleni policlorurati (8) (PCN) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,
—
l'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,
—
la cancellazione delle seguenti deroghe specifiche e dei seguenti scopi
accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato
(PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla convenzione: tappeti,
pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, carta e imballaggi,
rivestimenti e additivi per rivestimenti; gomma e materie plastiche,
insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, esche
insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi
Atta e Acromyrmex,
—
alla cancellazione delle deroghe
specifiche per il PFOS nella placcatura dei metalli (placcatura di
metalli duri e placcatura a carattere decorativo di metalli), salvo per
la placcatura di metalli duri nei soli sistemi a ciclo chiuso, che nella
convenzione figura come «scopo accettabile».
2. Alla luce
dell'esito della settima riunione dellaCOP, il perfezionamento di detta
posizione può essere concordato durante il coordinamento in loco.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. DŪKLAVS
(1) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004 relativa
alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006,
pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti
organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158
del 30.4.2004, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e
le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) Regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e
che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309
del 24.11.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) No 528/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla
messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del
27.6.2012, pag. 1).
(6) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L
334 del 17.12.2010, pag. 17).
(7) Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri.
(8) Dicloronaftaleni, tricloronaftaleni, tetracloronaftaleni,
pentacloronaftaleni, esacloronaftaleni, eptacloronaftaleni,
octacloronaftaleni da soli o come componenti di naftaleni clorurati.
che
stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione
europea alla settima riunione della conferenza delle parti della
convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito
alla proposta di...