Bur n. 115 del 07 dicembre 2015
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 74 del 16 novembre 2015
Ditta:
Acque del Chiampo S.p.A. Impianto di depurazione di 1^ categoria di
Arzignano. Ubicazione impianto: Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano
(VI). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
n. 83 del 23 dicembre 2011 ai sensi art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale
dell'impianto di depurazione di Arzignano, a seguito dell'istanza della
Società Acque del Chiampo conseguente alla situazione di criticità nello
smaltimento dei fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 83 del 23 dicembre 2011 e s.m.i., nota Settore Tutela
Atmosfera prot. n. 360309 del 09.09.2015. - Note Società Acque del
Chiampo S.p.A. di Arzignano prot. n. 12634/2015 del 09.07.2015 e prot.
n. 15742/2015 del 09.09.2015. - Settore V.I.A. verbale Commissione del
21.10.2015. - Verbale della riunione del 14.09.2015 con Società Acque
del Chiampo S.p.A. di Arzignano, A.R.P.A.V: DAP di Vicenza, Provincia di
Vicenza, Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e Comune di Arzignano.
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Il Direttore
VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009,
con la quale sono state approvate le “Modalità di quantificazione delle
tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e
Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, e
fornite altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di
detti oneri istruttori;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010:
“Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al
punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. n. 59/2005;
Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. n. 36/2003,
Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art.
26 e all'art. 22 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i.
ed indicazioni operative”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2012
di modifica alla succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 242
del 9.02.2010;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2794 del 23 novembre
2010 “Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e
successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi
concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia
con l’avvalimento dell’ARPAV”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014
“D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento). Primi indirizzi applicativi;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1633. del 09.09.2014
“D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della
disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal
Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more
dell'adozione di una circolare ministeriale” e relativi allegati;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014,
recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie
da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero
rifiuti;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 31.03.2015,
con la quale sono state stabilite le tempistiche per la presentazione
all'Autorità competente (Regione e Province del Veneto) della verifica
di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di
riferimento, presentate contestualmente all'istanza, di cui all'art. 3,
comma 2 del D.M. n. 272/2014 e della relazione di riferimento di cui
all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSRA) n. 83
del 23 dicembre 2011 e relativi allegati, con il quale è stata
rilasciata alla Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano,
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all’impianto di
depurazione di 1^ categoria di Arzignano (VI) ubicato in Via Ferraretta,
20 – 36071 Arzignano (VI);
VISTI i Decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente:
-
n. 5 del 23.01.2012, con il quale è stata aggiornata l’Autorizzazione
Integrata Ambientale sopra richiamata con sostituzione dell’Allegato C
per errata corrige;
-
n. 13 del 25.02.2013, con il quale è stato preso atto del certificato
di collaudo funzionale della “Sezione pretrattamenti linea civile
dell’impianto di depurazione di Arzignano e deviazione del collettore
terminale M”;
-
n. 41 del 05.07.2013, con il quale è stato preso atto del certificato
di collaudo funzionale dei lavori eseguiti sulla linea di essiccamento,
ridefinizione dei limiti di emissione atmosfera e modifica dell’Allegato
B-Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al succitato decreto n.
83/2011;
VISTI il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 14 del
18.02.2014, con il quale è stato preso atto del certificato di collaudo
funzionale del sistema di “abbattimento emissioni odorigene provenienti
dalle vasche di omogeneizzazione”, di concessione di una proroga di 6
mesi per l’adeguamento dei camini E1, E2, E3 e E4, di deroga alla
disposizione verticale dei camini Ecr1 ed Ecr2 e di aumento del valore
della portata del punto di emissione E6 con adeguamento valore limite in
termini di flusso di massa;
VISTA la nota del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto prot.
n. 439756 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al
22.12.2021, l’Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo
gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 20 luglio 2015
“Acque del Chiampo S.p.A. Lavori di adeguamento dell'impianto di
depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) - Comune di
localizzazione: Arzignano (VI); Comuni interessati: Montecchio Maggiore e
Montorso Vicentino (VI). Giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale
approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999
n. 10, come disposto dalla D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013. Contestuale
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.”;
VISTAla nota prot. n. 5455/2015 del 16.03.2015, con la quale la Società
Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano ha comunicato, ai sensi dell’art.
29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la necessità di realizzare un
ampliamento dell’area destinata al deposito temporaneo dei fanghi
essiccati prodotti dall’impianto;
ATTESO che, con nota prot. n. 145495 del 07.04.2015 il Responsabile del
Procedimento ha comunicato di ritenere la modifica non sostanziale, ma
che per la presa d’atto delle nuove aree sarà necessario procedere ad un
aggiornamento del provvedimento, successivamente alla loro
realizzazione;
VISTA la nota prot. n. 13049/2015 del 16.07.2015, con la quale la
Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano ha segnalato una
situazione di criticità nello smaltimento dei fanghi prodotti dal
proprio impianto di depurazione, evidenziando che, a causa dell’alto
contenuto di cromo solubile presente nei fanghi, gli stessi sono stati
respinti dalla discarica dove venivano smaltiti e sono stati pertanto
sospesi anche i conferimenti nella discarica di proprietà della Società
stessa, dando corso ad un intenso programma di monitoraggio anche sui
fanghi presenti in deposito temporaneo e su quelli di nuova produzione.
Il monitoraggio successivo ha indicato una variabilità della
concentrazione di cromo presente nell’eluato e non ha dato una risposta
significativa e pertanto, in attesa di ripristinare la situazione
preesistente, è stato proposto il deposito temporaneo dei fanghi
all’interno dell’area del depuratore;
VISTA la nota del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto prot.
n. 360309 del 09.09.2015, successiva a tutti i chiarimenti del caso
intrattenuti nel frattempo per le vie brevi e di riscontro alla nota
prot. n. 13049/2015 del 16.07.2015 della Società Acque del Chiampo
S.p.A. di Arzignano, con la quale è stata indetta una riunione
istruttoria per il giorno 14.09.2015 presso gli uffici regionali, al
fine di definire le difficoltà evidenziate dalla Società medesima;
VISTA la nota prot. n. 15742/2015 del 09.09.2015, con la quale la
Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, dando seguito alla nota
prot. n. 13049/2015 del 16.07.2015, ha richiesto l’autorizzazione a
svolgere l’attività di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15
ai sensi degli artt. 208, 29-quater e 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i., specificando che:
-
non è in grado di rispettare i limiti temporali stabiliti per i
deposito temporaneo per alcune partite di fanghi essiccati prodotti
dall’impianto poiché, a causa delle elevata presenza di cromo solubile
rilevata, gli stessi non sono più conferibili nelle discariche del
territorio nazionale e le tempistiche per l’individuazione di punti di
smaltimento sovranazionali, con le relative autorizzazioni, supereranno i
tre mesi previsti dalla normativa;
-
l’area che sarà utilizzata per tale nuova attività è individuata al
punto 14 della planimetria “B22-Planimetria dello stabilimento con
individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti”,
allegata alla succitata nota, è stata realizzata come modifica non
sostanziale, come comunicato con nota prot. n. 145495 del 07.04.2015 del
Responsabile del Procedimento, per l’utilizzo come il deposito
temporaneo, in conformità a quanto comunicato con nota della ditta prot.
n. 5455/2015 del 16.03.2015 ed è stata completata in data 14.08.2015;
VISTA la nota prot. n. 61586 del 15.09.2015, con la quale la Provincia
di Vicenza ha presentato le proprie osservazioni in merito alla
modifica in argomento;
RILEVATO che il contenuto di parte delle osservazioni espresse dalla
Provincia di Vicenza è già ricompreso nelle precedenti prescrizioni
A.I.A., in particolare per quanto riguarda le prescrizioni sulla
sicurezza, igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera, impatto acustico e
prevenzione incendio;
CONSIDERATO che la modifica richiesta dalla ditta rientra tra le
modifiche valutabili come non sostanziali, poiché si fa riferimento ad
un assetto impiantisco, nonché ad attrezzature ed apprestamenti, già
esistenti, non viene modificato l’assetto ambientale dell’impianto, non
vengono introdotte nuove tecnologie di trattamento ovvero nuove fonti di
emissioni all’esterno ovvero modifiche gestionali significative;
RILEVATO che non sono previste modifiche progettuali all’impianto di
depurazione, né in sezioni specifiche, né nel suo insieme;
CONSIDERATO che a seguito della riunione svoltasi presso la Regione
Veneto in data 14.09.2015, alla presenza dei rappresentati della
Regione, della Provincia di Vicenza, di ARPAV - DAP di Vicenza del
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, si ritiene di dover impartire
anche la seguente prescrizione:
-
La Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano dovrà indagare sulle
cause della modifica delle caratteristiche del fango prodotto,
riguardando in particolare la presenza di particolari prodotti chimici
che potrebbero, per effetto chelante, aumentare la solubilità del cromo
nei fanghi. Tale indagine dovrà prevedere la richiesta agli utenti
industriali allacciati alla fognatura ritenuti significativi, per
dimensioni o tipologia di lavorazioni, di informazioni sulla tipologia
di prodotti utilizzati nel loro ciclo di lavorazione, in particolare
nelle fasi di concia e riconcia. I risultati delle indagini svolte,
corredate da una proposta di azioni atte a ridurre il fenomeno, dovranno
essere inviati alla Regione,ad ARPAV - DAP di Vicenza, alla Provincia
di Vicenza ed al Consiglio di bacino Valle del Chiampo entro un anno
dall’emissione del presente decreto
PRESO ATTO che la ditta ha versato in data 21.09.2015 gli oneri
istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale
n. 1519 del 26.05.2009 e che è in corso la verifica degli importi
versati da parte degli Uffici competenti;
VISTO il proprio decreto n. 65 del 30.09.2015;
VISTO il Verbale della Commissione Regionale V.I.A. del 21.10.2015,
punto 2) ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. - Lavori di adeguamento dell’impianto
di depurazione civile ed industriale di Arzignano - Comune di
localizzazione: Arzignano (VI), con il quale la Commissione Regionale
V.I.A. ha espresso, all’unanimità dei presenti in quanto modifica non
sostanziale, parere favorevole alla richiesta del 09.09.2015, prot. n.
15742/2015 della ditta medesima, di destinare l’area attualmente
dedicata al deposito temporaneo dei fanghi essiccati prodotti
dall’impianto per lo stoccaggio provvisorio, ovvero come deposito
preliminare (D15) ai sensi della vigente normativa di settore, nonché
messa in riserva (R13) degli stessi, con le prescrizioni ivi indicate;
decreta
1. di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il DSRA n.
83 del 23.12.2011, già modificato dal decreto n. 65 del 30.09.2015,
autorizzando la Società Acque del Chiampo S.p.A. con sede legale e
ubicazione impianto in Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI), ad
effettuare le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) di rifiuti, di cui agli allegati B e C alla Parte IV del
D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dei soli fanghi essiccati prodotti
dall’impianto di depurazione medesimo, identificati con il codice CER 19
08 14.
2. di subordinare l’attività di cui al punto precedente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
2.1. le operazioni di stoccaggio rifiuti (R13/D15) riguarderanno
esclusivamente i fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione
di Arzignano, individuati con codice CER 19 08 14, nell’apposita “Area
di deposito fanghi” individuata al punto 14 della planimetria “B22 -
Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo
stoccaggio di materie e rifiuti”, allegata alla nota della ditta prot.
n. 15742/2015 del 09.09.2015 e dovranno essere chiaramente
individuati i rifiuti in deposito temporaneo, i rifiuti in deposito
preliminare (D15) e i rifiuti destinati alla messa in riserva (R13);
2.2. nella succitata “Area di deposito fanghi” non potranno essere
stoccati o depositati rifiuti di qualsivoglia natura provenienti
dall’esterno o comunque diversi dai fanghi essiccati prodotti
dall’impianto di depurazione di Arzignano;
2.3. l’inizio dell’attività ed il relativo esercizio saranno
subordinati alla presentazione di una comunicazione di inizio attività,
con contestuale nomina del tecnico responsabile dell’impianto, e
presentazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla
D.G.R. n. 2721/2014;
2.4. Acque del Chiampo S.p.A. dovrà informare tempestivamente la
Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Arzignano e
l'A.R.P.A.V. - DAP di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che
dovessero verificarsi nell’esercizio delle operazioni di deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13);
2.5. il documento di collaudo dovrà essere redatto ai sensi dell’art.
25, comma 6, della L.R. 21.01.2000, n. 3 e con i contenuti previsti
dall’art. 25, comma 8, della medesima L.R. e s.m.i. e dovrà dare
evidenza dell’impatto acustico esercitato dall’attività, nonché delle
caratteristiche delle acque di dilavamento;
2.6. il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili (R13/D15) non potrà superare 1.000 Mg;
2.7. ogni singola partita di rifiuti prodotti dalla ditta non può
essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) per periodi
superiori ad un anno o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a
tre anni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si
rilevasse l’esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta
una specifica deroga alla Regione Veneto, informando la Provincia di
Vicenza e l’A.R.P.A.V. e motivando le ragioni che richiedono il
prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il
mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente
verificato lo stato dei contenitori;
2.8. la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano dovrà indagare
sulle cause della modifica delle caratteristiche del fango prodotto,
riguardando in particolare la presenza di prodotti chimici che
potrebbero, ad esempio per effetto chelante, aumentare la solubilità del
cromo nei fanghi. Tale indagine dovrà prevedere la richiesta agli
utenti industriali allacciati alla fognatura ritenuti significativi, per
dimensioni o tipologia di lavorazioni, di informazioni sulla tipologia
di prodotti utilizzati nel loro ciclo di lavorazione, in particolare
nelle fasi di concia e riconcia. I risultati delle indagini svolte,
corredate da una proposta di azioni atte a ridurre il fenomeno, dovranno
essere inviati alla Regione Veneto, ad ARPAV - DAP di Vicenza, alla
Provincia di Vicenza ed al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” entro
un anno dall’emissione del presente decreto.
3. di stabilire che la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano,
entro 60 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento,
dovrà verificare con ARPAV-DAP di Vicenza e la Provincia di Vicenza la
necessità di procedere ad un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e
Controllo approvato (“Allegato A” al DSRA n. 41/2013) sulla base
delle prescrizioni di cui al precedente punto 2; nel caso venisse
ravvisata tale esigenza la ditta dovrà trasmettere, entro i successivi
60 giorni, il nuovo PMC agli enti competenti e agli Uffici Regionali che
procederanno alla necessaria approvazione.
4. di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con il precedente
decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 83 del 23 dicembre
2011, come modificato dai successivi decreti del Segretario Regionale
per l’Ambiente n. 5 del 23.01.2012, n. 13 del 25.02.2013, n. 41 del
05.07.2013 e dal Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 14
del 18.02.2014.
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Acque del
Chiampo S.p.A., al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, ad
ARPAV-DAP Vicenza, al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” ed al
Consorzio ARICA di Arzignano e al BUR per la sua pubblicazione
integrale.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
7. di ammettere avverso il presente provvedimento il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in
via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle
modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi