Bur n. 42 del 09 maggio 2016
Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 551 del 26 aprile 2016
Classificazione
dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio
2010-2014. Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE; D.Lgs 30/2009.
Deliberazione n. 14/CR del 23/02/2016.
Note per la trasparenza |
Con la presente deliberazione si approva la classificazione dello stato
chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-2014, ai
sensi delle direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE e del D.Lgs 30/2009.
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L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.
La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le
direttive 2000/60/CE (Water Framework Directive -WFD) e 2006/118/CE
(GroundWater Directive - GWD), si fonda sul rispetto di norme sulla
qualità delle acque, espresse mediante concentrazioni limite, che
vengono definite a livello europeo per nitrati e pesticidi (standard di
qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima
all'Allegato 2 parte B della direttiva 2006/118/CE, spetta agli Stati
membri la definizione dei valori soglia, oltre all'onere di individuare
altri elementi da monitorare, sulla base dell'analisi delle pressioni. I
valori soglia (VS) adottati dall'Italia sono quelli definiti
all'Allegato 3, tabella 3, D.Lgs 30/2009.
L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV) da anni esegue il monitoraggio delle acque sotterranee
del Veneto nel rispetto delle normative vigenti e può pertanto disporre
di una notevole quantità di dati a riguardo. ARPAV ha prodotto una
relazione - inviata alla Regione Veneto con prot. n. 76846 del
03/08/2015 - che comprende la classificazione dello stato chimico dei
corpi idrici sotterranei relativa al quinquennio 2010-2014, la
definizione dei valori di fondo e l'analisi dei trend, con il dettaglio
delle metodologie utilizzate, presentata in
Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il dettaglio di tale classificazione viene presentato in
Allegato A1,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Nella
stesura dell'elaborato è stato utilizzato come riferimento la "WFD
Reporting Guidance 2016 ver. 4.0", documento guida elaborato nel
contesto della Common Implementation Strategy per la WFD.
La procedura di valutazione dello stato chimico deve essere espletata
per tutti i corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per
ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione; è
condotta alla fine del ciclo di un Piano di Gestione di Distretto
Idrografico, utilizzando i dati raccolti con il monitoraggio operativo e
di sorveglianza, per verificare l'efficacia dei programmi di misura
adottati. I dati di monitoraggio utilizzati sono stati riferiti al più
recente periodo disponibile, ossia il quinquennio 2010-2014.
Nella valutazione dello stato chimico è stata affrontata la questione
dei valori di fondo naturale. Ciò in quanto in alcuni corpi idrici
sotterranei è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri
parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale
superiori ai limiti fissati a livello nazionale: in questi casi è
opportuno che tali livelli di fondo costituiscano i valori soglia per la
definizione del buono stato chimico. Il compito della definizione dei
valori di fondo è affidato alle regioni dal D.lgs 30/2009, art.2, comma 1
lettera b. La determinazione dei livelli di fondo assume pertanto una
rilevanza prioritaria al fine di non classificare le acque di scarsa
qualità come in cattivo stato; nel Veneto è il caso tipico dei corpi
idrici di bassa pianura. La presenza in concentrazioni elevate di
ammoniaca, ferro, manganese ed arsenico deriva, infatti, da litotipi
caratteristici e/o da particolari condizioni redox. Situazioni analoghe
si trovano anche in alcune falde degli acquiferi di Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna e Lombardia. La necessità della determinazione (o
della stima, a seconda dei casi) dei livelli di fondo è stabilita anche
nella direttiva 2014/80/UE del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato
II della direttiva 2006/118/CE.
Infine, la direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, prevede che siano
individuate tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle
concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di
inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che
sono stati identificati come a rischio. La questione dei trend deve
essere affrontata anche nei Piani di Gestione dei bacini idrografici:
dove è stato individuato un trend significativoall'aumento è necessario
invertirne la tendenza, e ciò va fatto attraverso i programmi di misure.
La valutazione dei trend è stata eseguita su tutte le stazioni con dati
sufficienti, non solo su quelle appartenenti ai corpi idrici a rischio.
Le metodologie adottate per l'individuazione dei trend sono le stesse
utilizzate nella precedente stesura del Piano di Gestione: il test non
parametrico Mann-Kendall per l'analisi dei trend alla scala di singolo
punto di monitoraggio - i cui risultati sono presentati in
Allegato A2,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - ed il
test Kendall regionale per l'analisi a scala di corpo idrico, i cui
risultati sono presentati in
Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Con DGR n. 1625 del 19/11/2015, pubblicata sul BUR n. 116
dell'11/12/2015, stante l'urgenza di pervenire al primo aggiornamento
del Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali,
pena il possibile insorgere di procedure di infrazione comunitaria, è
stata approvata la classificazione dello stato chimico dei corpi idrici
sotterranei, incaricando nel contempo il Direttore della Sezione
Geologia e Georisorse all'espletamento della fase di consultazione
pubblica. Si è ritenuto infatti opportuno avviare, in analogia con
quanto fatto per la classificazione dei corpi idrici superficiali, una
fase di consultazione pubblica aperta a Enti e ad altri soggetti sia
pubblici che privati che consentisse la partecipazione attiva di tutte
le parti interessate e raccogliere eventuali suggerimenti, osservazioni e
informazioni nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR della
DGR n. 1625 del 19/11/2015.
Allo scadere dei termini per la presentazione di osservazioni non
risultano pervenuti contributi. Pertanto, ai sensi della DGR n. 1625 del
19/11/2015, è stata inviata con DGR n. 14/CR del 23/02/2016 la
classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, così
come approvata con DGR n. 1625 del 19/11/2015, alla competente
Commissione Consiliare per acquisire il parere ai sensi dell'art. 19
comma 6 e art. 28 della L.R. 33/1985, e art. 4 comma 3 delle Norme
Tecniche del Piano di Tutela delle Acque.
La Seconda Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con parere n. 76 nella seduta del 31/03/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha
attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono
pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del
presente atto;
VISTE le Direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2014/80/UE;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTO il D.Lgs. 30/2009;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii.
VISTA la nota ARPAV prot. n. 76846 del 03/08/2015;
VISTA la DGR n. 1625 del 19/11/2015;
VISTA la DGR n. 14/CR del 23/02/2016;
VISTO il parere n. 76 della Seconda Commissione consiliare alla Giunta
Regionale, espresso favorevolmente a maggioranza nella seduta del
31/03/2016;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare la proposta di classificazione dello stato chimico
dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-2014, come presentata
nella relazione in
Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché con un maggior grado di dettaglio in
Allegato A1,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tenuto
conto dell'analisi dei trend alla scala di singolo punto di monitoraggio
mediante il test Mann-Kendall, descritta in
Allegato A2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse della
trasmissione della classificazione al Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del Mare, anche per il successivo inoltro alla
Commissione europea, nonché alle Autorità di Distretto idrografico delle
Alpi Orientali e di Distretto Idrografico del fiume Po;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
4. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione integrale nel Bollettino ufficiale della Regione; gli
Allegati A, A1, A2, saranno altresì resi disponibili sul portale web della Regione Veneto e dell'ARPAV.
(seguono allegati)
551_AllegatoA0_321374.pdf551_AllegatoA1_321374.pdf551_AllegatoA2_321374.pdf